L’omessa indicazione dei costi della manodopera non comporta l’esclusione
Il T.A.R. Veneto ritiene che l’omessa indicazione dei costi della manodopera non determini l’esclusione dell’offerente se la lex specialis non prevede di indicarli in modo autonomo e distinto da quelli c.d. sulla sicurezza o da rischio specifico. Il Collegio giunge a questa conclusione applicando i principi enucleati dalla Corte di Giustizia dell’UE.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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