Modalità di comunicazione degli atti di gara
Il TAR Veneto ha affermato che gli obblighi di pubblicità e le modalità di comunicazione ex artt. 29, 72, 76 e 79, co. 5-bis d.lgs. 50/2016 non vengono meno qualora la Stazione appaltante abbia scelto la modalità telematica di espletamento della gara, essendo essi funzionali ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza, a garantire la conoscibilità degli atti di gara, nonché la speditezza e celerità nell’espletamento delle procedure.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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