Nei servizi l’omessa indicazione degli oneri da rischio specifico rileva solo ai fini dell’anomalia
Il T.A.R. conferma quanto già indirettamente statuito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015, ovvero che negli appalti di servizi non vi è affatto l’obbligo di indicare gli oneri della sicurezza a pena di esclusione. Essi, infatti, rilevano soltanto nel giudizio di anomalia.
Post di Matteo Acquasaliente
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