Oggetto dell’appalto e oggetto sociale indicato nel certificato camerale
Nel caso di specie, una società concorrente era esclusa dalla pubblica gara, perché dal certificato della Camera di commercio, nell’ambito dell’oggetto sociale, non risultava l’indicazione dell’attività per cui era bandita la gara. Tuttavia, l’esclusione non era espressamente comminata dalla lex specialis.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato la legittimità dell’esclusione, a partire dall’art. 83, co. 3 e 8 d.lgs. 50/2016.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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