Oneri da rischio specifico
Il T.A.R. Milano dà atto dei persistenti dubbi collegati all'omessa indicazione degli oneri da rischio specifico sia sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 sia sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016. Nonostante ometta di prendere espressa posizione sul punto il Collegio, nella stessa sentenza, afferma che nei servizi intellettuali questi oneri possono essere pari a zero.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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