Oneri da rischio specifico

19 Set 2017
19 Settembre 2017

Il T.A.R. Milano dà atto dei persistenti dubbi collegati all'omessa indicazione degli oneri da rischio specifico sia sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 sia sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016. Nonostante ometta di prendere espressa posizione sul punto il Collegio, nella stessa sentenza, afferma che nei servizi intellettuali questi oneri possono  essere pari a zero.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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