Oneri da sicurezza e servizi esclusi dall’obbligo di indicarli

02 Mag 2016
2 Maggio 2016

Il T.A.R. Milano fa il punto sull’annosa questione degli oneri da rischio specifico, giungendo ad affermare che questo obbligo sussisterebbe per tutte le tipologie di appalti di lavori/servizi e/o forniture, salvo quei servizi che, per la loro natura(servi intellettuali o servizi di cui all’All. II.B del Codice dei Contratti), non sono soggetti a quest’obbligo. Per completezza si evidenzia che altra parte dei Giudici, invece, ritiene che l’omessa indicazione degli oneri da sicurezza negli appalti di servizi/forniture rileverebbe solo ai fini dell’anomalia.

 Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

 

 

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