Prodotti da forno e CAM

10 Mar 2026
10 Marzo 2026

Il TRGA Bolzano ha affermato che, per ottenere il punteggio premiale per il sub criterio “filiera corta” e per il sub criterio “chilometro zero”, valgono solo i prodotti presenti nel “paniere”, laddove mere varianti di gusto di uno stesso prodotto non possono essere considerate singolarmente.

Nella logica della filiera non può dirsi prodotto da “filiera corta” quello realizzato con una materia agricola primaria proveniente da una filiera lunga, dettando i criteri ambientali minimi (CAM) una regola di approvvigionamento. Secondo i CAM, per i prodotti con più ingredienti, si guarda all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria più rappresentativa in termini di peso.

L’alimento da forno prodotto può dirsi a “filiera corta” solo se prodotto in ambito locale con materia primaria proveniente a sua volta da “filiera corta”.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC