Pubbliche gare (in vigenza del secondo codice appalti) e illeciti fiscali
Il TAR Palermo ha evidenziato la differenza di trattamento che si deve riservare – ai sensi del d.lgs. 50/2016 – in caso di accertati illeciti fiscali in capo alla mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, rispetto alla medesima situazione accertata in capo all’ausiliaria di un avvalimento.
L’art. 89, co. 3 d.lgs. cit., dedicato all’istituto dell’avvalimento, stabilisce che la Stazione appaltante “impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”; invece, il precedente art. 80, co. 4 sancisce che “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”.
Ai sensi di quest’ultima norma, nei confronti del mandante di un RTI, si deve applicare la conseguenza prevista in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate in materia di imposte e tasse, ovvero la comminatoria dell’esclusione automatica del concorrente dalla gara senza che residui, in capo alla Stazione appaltante, alcun potere discrezionale (ora invece ammessa dall’art. 97 d.lgs. 36/2023).
Post di Alberto Antico – avvocato
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