Pubblici appalti e indicazione, nell’offerta di gara, degli oneri di sicurezza aziendale

16 Gen 2026
16 Gennaio 2026

Il TAR Catania, in sede cautelare, ha affermato che il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023 implica che la P.A. investita del potere di aggiudicare un appalto debba tendere al miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, il quale deve essere raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, e, quindi, anche in quella di redazione della propria offerta economica, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di un’affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno i lavori oggetto di affidamento.

La responsabilizzazione dell’operatore economico nella fase di predisposizione della propria offerta economica – laddove quest’ultimo è chiamato a indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - costituisce un’applicazione del principio-guida della fiducia, rivolto non solo nei confronti della P.A., ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell’affidamento.

La possibile modifica dell’offerta in sede di giustificazioni delle singole voci di costo incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa. Diversamente si consentirebbe un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica, in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della Stazione appaltante, della sua struttura di costi nonché degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale.

L’accentuazione della matrice efficientista che si esplica nel principio del risultato, se, da un lato, circoscrive le ipotesi di esclusione di un operatore dalla procedura di gara, dall’altro non consente di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui gli oneri aziendali di sicurezza costituiscono parte integrante.

La correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

La voce degli oneri di sicurezza aziendale è sottoposta ad una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa e della tutela della par condicio dei partecipanti alla gara.

Post di Alberto Antico – avvocato

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