Pubblici appalti e punto di stoccaggio
Il TAR Catania ha affermato che la distinzione tra i requisiti di partecipazione – necessari per partecipare alla gara e che dunque il concorrente deve possedere sin dal momento della formulazione dell’offerta – e requisiti di esecuzione, necessari invece solo nella fase esecutiva come condizione per la stipula del contratto, va desunta dalla lex specialis.
In mancanza di diverse indicazioni di quest’ultima, l’individuazione di un punto di stoccaggio va considerato come un requisito di esecuzione.
La certificazione di qualità UNI EN 14065 riguarda il sistema di gestione di qualità (e non un luogo) che l’operatore economico è chiamato ad assicurare, indipendentemente dal sito in cui opera; la tesi secondo cui l’indicazione di un punto di stoccaggio rientrerebbe nella certificazione di qualità contrasta con i principi del favor partecipationis, di proporzionalità e di ragionevolezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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