Quando l’ente può effettuare la verifica di anomalia dell’offerta?
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza dl 16 settembre 2014 n. 1213 chiarisce quando la stazione appaltante possa procede alla verifica della congruità dell’offerta: “Quanto alla censura secondo cui l’offerta non doveva essere sottoposta a verifica perché non aveva superato la soglia di anomalia, è appena il caso di rilevare che il comma 7 dell’art. 88 del D.lgs 163/2006 consente alla stazione appaltante di sottoporre :” … a verifica la prima migliore offerta se la stessa appaia anormalmente bassa…”.
Nel caso di specie è evidente che il costo del lavoro proposto non era adeguato al monte ore settimanali proposto (731,50), tanto che, in sede di giustificazioni, la ricorrente ha dovuto, per spiegare il dato economico, modificare la originaria proposta riducendo le ore lavorative così da poter giustificare l’offerta.
Né può sottacersi che la verifica dell’anomalia ha l’esclusiva finalità di verificare se, nel complesso, l’offerta sia seria e sostenibile e, conseguentemente, adeguata alla puntuale e d esatta esecuzione del contratto ( Cons.St., sez.VI, 21 maggio 2009, n. 3146), per cui,anche il solo sospetto, di essere in presenza di un offerta anomala, consente, anzi, impone alla p.a. la conseguente verifica”.
dott. Matteo Acquasaliente
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