Quando un’opera pubblica è realizzata a spese del privato (per cui non si applica il codice degli appalti)?
L'articolo 20 del codice delle appalti esclude dalla applicazione del codice l'opera pubblica realizzata a spese del privato.
La delibera dell'ANAC n. 763 del 13 luglio 2016 chiarisce quando ricorra la fattispecie
"Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)
1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi".
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