“Ricorsi al buio” nel contenzioso appalti
Nel caso di specie, un partecipante ad un pubblico appalto impugnava l’aggiudicazione, affermando di aver provato ad accedere alla documentazione della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario, ma di aver ottenuto dalla Stazione appaltante degli atti parzialmente oscurati.
Il TAR Lecce ha dichiarato inammissibile l’azione promossa, qualificandola come “ricorso al buio”. Il ricorrente avrebbe dovuto aspettare di ottenere l’intera documentazione di gara – come in effetti era poi successo in corso di causa – e a seguire avanzare un ricorso caratterizzato da specificità dei motivi.
È invece inammissibile il cd. “ricorso al buio”, non essendo, invero, neanche motivato dalla necessità di evitare lo spirare dei termini decadenziali, giacché questi ultimi decorrono dalla conoscenza dei documenti per cui è stata proposta istanza di accesso, la quale pertanto comporta la dilazione temporale del termine, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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