Ricorsi giurisdizionali, principale e incidentale, in materia di pubblici appalti

14 Feb 2026
14 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accoglimento del gravame incidentale (escludente) proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l’improcedibilità del gravame principale, continuando a esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale. In altri termini, l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale, in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure tanto più aveva errato nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale di primo grado, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale, in quanto quest’ultimo non aveva portata escludente, ma era diretto a contestare il punteggio conseguito dal ricorrente principale-secondo classificato, per cui l’interesse a ottenere l’esame nel merito del ricorso incidentale era subordinato all’eventuale accoglimento delle impugnazioni proposte dal ricorrente principale, sulle quali (pacificamente) il giudice di prime cure doveva pronunciarsi.

L’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice d’appello rimetta la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. Tale principio di diritto, affermato dall’Adunanza plenaria, trova applicazione anche nei giudizi pendenti, dal momento che le regulae juris in questione riguardano questioni processuali sottoposte al principio tempus regit actum e non incidono negativamente sul diritto di azione e sul diritto di difesa.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC