Ritiro dell’offerta ed esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica
Il TAR Piemonte si è di recente espresso in merito alle conseguenze del ritiro dell’offerta da una gara ad evidenza pubblica da parte dell’operatore economico.
Il Giudice ha affermato che il ritiro dell’offerta non esclude la possibilità per la stazione appaltante di verificare l’esistenza di un collegamento tra imprese partecipanti e, pertanto, di escludere i soggetti dalla procedura. Questo in quanto l’art. 80, co. 6 del Codice dei Contratti Pubblici prevede l’obbligo di esclusione “in ogni momento della procedura”, incluso quindi anche successivamente il ritiro dell’offerta.
Infatti il momento che rileva, ai fini dei controlli che deve svolgere la P.A., è quello della presentazione delle offerte, nel quale si contravviene effettivamente alle norme sulla concorrenza: ragionando a contrario, sarebbe possibile eludere le norme presentando la domanda e poi ritirandosi, non subendo quindi mai le conseguenze della propria condotta scorretta. In assenza di una norma esplicita in tal senso, difatti, il mero ritiro non può fungere da sanatoria dell’illecito compiuto dal privato.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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