RUP e Commssione giudicatrice
Il T.A.R. Milano si occupa del R.U.P. e della Commissione giudicatrice chiarendo che, oggi, dopo il correttivo, questa figura ben può far parte della Commissione giudicatrice. Il Collegio, però, afferma che ciò valeva anche per il passato: l’art. 77 c. 4, infatti, doveva essere coordinato con il c. 12. Detto in altre parole, senza la creazione dell’albo degli esperti commissari in seno all’A.N.A.C., non trovava applicazione la normativa dettata dagli artt. 77 e 78 ante correttivo che, in sostanza, vietava al RUP di essere parte della Commissione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!