Solo il ricorso dell’escluso, se accolto, si riverbera poi sul calcolo delle medie e della soglia di anomalia
Segnaliamo sulla questione una sentenza del TAR Veneto, che interpreta l’art. 38, comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l’irrilevanza, ai fini del calcolo di medie nella procedura di affidamento e di individuazione della soglia di anomalie delle offerte delle variazioni intervenute, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte.
L'esclusione non può essere impugnata strumentalmente da un terzo non utilmente collocato in graduatoria.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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