Sostituzione dell’impresa ausiliaria
Il TAR Brescia, in un appalto regolato dal d.lgs. 36/2023, ha affermato che la sostituzione dell’impresa ausiliaria può essere disposta solo se non c’è colpa da parte dell’ausiliata sull’assenza di un requisito di ordine speciale o di una causa di esclusione in capo all’ausiliaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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