Sul blocco della graduatoria
Il T.A.R. Veneto conferma che l’art. 95 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 - secondo cui “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte” - significa che l’esclusione di un offerente non legittima la stazione appaltante a ricalcolare la media delle offerte e stilare una nuova graduatoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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