Sulla proroga tecnica dei contratti ad evidenza pubblica
Il TAR Veneto sottolinea che una proroga tecnica può essere qualificata come legittima solo se ricorrono i seguenti presupposti:
- ha carattere eccezionale, utilizzabile solo quando vi necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- al momento della proroga sia già stata avviata la nuova gara;
- l’amministrazione non è responsabile per i ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;
- l’opzione era prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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