Divieto di detenzione di armi e munizioni
Il TAR Palermo ha affermato che, sebbene in linea generale la P.A. non è obbligata a rispondere a tutte le istanze di riesame avanzate dai privati, nel caso specifico del provvedimento che vieta la detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, in caso di inerzia del Prefetto nel rispondere all’istanza di riesame del privato si forma il silenzio-inadempimento, tutelabile con l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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