La revoca della licenza di porto di fucile (per uso tiro a volo)
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la revoca della licenza in precedenza rilasciata costituisce un provvedimento di secondo grado assunto dalla P.A. in sede di autotutela che necessita, pertanto, dell’istruttoria e della adeguata motivazione che l’ordinamento prevede per tali provvedimenti con, almeno, l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro concreta idoneità a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi, affidabilità già riconosciutagli con l’originario provvedimento ampliativo della sfera giuridica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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