Sospensione (o revoca?) della licenza di porto di fucile per uso caccia
Il TAR Catanzaro ha affermato che, sebbene l’art. 10 del TULPS non preveda alcun termine di durata per la sospensione, statuendo soltanto che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata, il precetto deve tuttavia essere interpretato in aderenza ai principi desumibili dall’art. 21-quater, co. 2 l. 241/1990, che circoscrive la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi ad una durata predeterminata, commisurata al tempo strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l’esercizio del potere di annullamento disciplinato dal successivo art. 21-nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare.
Qualora la sospensione del titolo abilitativo sia disposta per una durata pari all’efficacia quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento assume la connotazione giuridica di una revoca dell’autorizzazione, la quale esige la sussistenza di specifici presupposti fattuali e giuridici, rispetto ai quali si impone una distinta valutazione della P.A. procedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!