Author Archive for: SanVittore

Soccorso istruttorio nei pubblici appalti

27 Mag 2025
27 Maggio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il cd. soccorso istruttorio in senso stretto ex art. 101, co. 3 d.lgs. 36/2023, recuperando spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso cd. procedimentale, legittima la Stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, per pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto.
Resta però fermo il divieto posto espressamente all’ultimo periodo del comma 3 cit., secondo cui i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
La possibilità di ricorso al soccorso istruttorio va esclusa nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta, potendo l’istituto trovare ingresso a condizione che l’offerta tecnica e l’offerta economica siano affette da ambiguità o da errori ictu oculi evidenti, quali quelli che legittimano la rettifica d’ufficio, e che richiedono, per essere positivamente risolti, meri chiarimenti o puntualizzazioni, non essendo giammai consentite correzioni, integrazioni o modificazioni dell’offerta, dovendo in pratica il rimedio, sempre in analogia con la rettifica d’ufficio, operare laddove l’errore o l’ambiguità sia non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il Governo reintroduce l’incentivo appalti ai dirigenti pubblici e trasforma l’eccezione in regola

26 Mag 2025
26 Maggio 2025

Sta diventando una vexata quaestio la possibilitĂ  di riconoscere incentivi retributivi ai dirigenti pubblici che curano un bando per un pubblico appalto.

Originariamente, l’art. 45, co. 4 d.lgs. 36/2023 stabiliva un generale divieto di riconoscere gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale.

Tale norma era poi abrogata dal cd. correttivo appalti, di cui al d.lgs. 209/2024.

A seguire, con l’art. 8, co. 5 d.l. 13/2023, come convertito dalla l. 41/2023, si prevedeva la possibilità di erogare gli incentivi relativamente ai progetti del PNRR.

Per vero, gli interpreti si interrogavano sulla compatibilità di tali previsioni con il principio generale di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 d.lgs. 165/2001, cd. T.U. pubblico impiego.

Recentissimamente, l’art. 2, co. 1, lett. a-b d.l. 73/2025 – non ancora convertito in legge – interviene nuovamente a modificare l’art. 45, co. 4 d.lgs. 36/2023, per affermare che l’incentivo di cui al precedente comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’art. 24, co. 3 T.U. pubblico impiego, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le PP.AA. che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’art. 40-bis T.U. pubblico impiego, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’art. 24, co. 3 cit. e il numero dei beneficiari.

Si vedrĂ  se il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge, accetterĂ  questa sostanziale inversione di tendenza.

Post di Daniele Iselle

DiscrezionalitĂ  tecnica della Soprintendenza

26 Mag 2025
26 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che, a fronte della discrezionalità tecnica della Soprintendenza, il sindacato del G.A. è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell’apprezzamento operato dalla P.A. impedisce d’individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Al procedimento di PUA non si applica il preavviso di rigetto

26 Mag 2025
26 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 10-bis l. 241/1990 al procedimento di PUA, per effetto della previsione di cui all’art. 13 l. 241/1990 in tema di pianificazione e programmazione territoriale, regolata da specifiche forme di partecipazione procedimentale dei soggetti interessati, cui è data ampia possibilità di interloquire con i soggetti pubblici, in funzione sia collaborativa sia difensiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sull’inibitoria tardiva della SCIA

26 Mag 2025
26 Maggio 2025

Il T.A.R. Veneto ricorda che la SCIA può essere legittimamente inibita dal Comune solo nel termine dei 30 giorni dal suo deposito. In caso contrario, l’atto del Comune è illegittimo.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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SCIA presentata da un solo comproprietario

26 Mag 2025
26 Maggio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, qualora una SCIA sia presentata da un solo comproprietario, gli altri comproprietari non sono destinatari della notifica dell’eventuale inibitoria della SCIA e del diniego di sanatoria, né sono legittimati a impugnare tali atti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all’estero

23 Mag 2025
23 Maggio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 l. 40/2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

La dichiarazione di incostituzionalità si fonda su due rilievi: la responsabilità che deriva dall’impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA per generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto, nessuno dei due genitori, e in particolare la cosiddetta madre intenzionale, può sottrarsi; la centralità dell’interesse del minore a che l’insieme dei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il vincolo indiretto a tutela di un bene culturale

23 Mag 2025
23 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che le prescrizioni di tutela indiretta previste dall’art. 45 d.lgs. 42/2004 hanno la funzione di completamento pertinenziale della visione e della fruizione dell’immobile principale (gravato da vincolo diretto). I beni oggetto di tutela indiretta vengono quindi asserviti ai beni culturali al fine di garantire a questi ultimi una “fascia di rispetto”, funzionale alla massima espressione del loro valore culturale. Il legislatore, pur individuando le finalità che il vincolo indiretto deve perseguire, ha lasciato non completamente tipizzate le varie prescrizioni che la P.A. può di volta in volta apporre al fine del perseguimento di detti obiettivi.

Nell’esercizio di un potere, connotato da discrezionalità mista, di dettare prescrizioni di utilizzo dei beni sottoposti a vincolo indiretto, il Ministero deve contemperare, da un lato, le esigenze di cura e integrità e, dall’altro, la fruizione e la valorizzazione dinamica del bene culturale. Inoltre, non può escludersi che la P.A. tenga legittimamente in considerazione anche interessi ulteriori rispetto a quello culturale.

Lo scrutinio del provvedimento di vincolo indiretto deve condursi anche alla luce del principio di proporzionalità, non solo con riguardo alle componenti della idoneità e necessarietà, ma anche con riguardo al profilo della proporzionalità in senso stretto, che implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell’interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile.

Nel caso di specie, era affetta da deficit istruttorio e motivazionale la prescrizione contenuta nel decreto ministeriale impositivo di vincolo indiretto a tutela di un bene monumentale ospedaliero - che consentirebbe la realizzazione di nuovi edifici totalmente avulsi dal contesto stilistico e tipologico dell’area se destinati a funzione sanitaria - che non trovi supporto negli atti istruttori e in particolare nella relazione della Soprintendenza e che si ponga in contrasto con l’esigenza di preservare la cornice ambientale del bene principale. La valutazione di parziale recessività dell’interesse culturale rispetto all’esigenza di realizzare, in prossimità dell’edifico storico, nuove strutture edilizie a vocazione sanitaria deve essere supportata da un’adeguata e rigorosa motivazione, condotta al lume del principio di proporzionalità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti e sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione

23 Mag 2025
23 Maggio 2025

Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che la previsione della lex specialis che imponga, a pena di esclusione, l’essenzialità del sopralluogo, non si pone in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 10 d.lgs. 36/2023, poiché trattasi di un’attività necessaria ai fini della formulazione dell’offerta, come sua componente essenziale, e non già della partecipazione alla gara.

Anche diversamente opinando, spetta alla parte, che deduca la nullità della previsione, la dimostrazione che il sopralluogo non sarebbe essenziale ai fini della formulazione dell'offerta perché i relativi elementi di fatto sono presenti nel progetto definitivo posto dalla stazione appaltante a base di gara.

Il termine per l’effettuazione del sopralluogo ben può essere qualificato dall’Ente aggiudicatore come perentorio, laddove ciò sia dettato da obiettive ragioni organizzative della procedura selettiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Limiti all’informazione interdittiva antimafia

23 Mag 2025
23 Maggio 2025

Nel caso di specie, a seguito dell’informazione interdittiva antimafia della Prefettura ex art. 89-bis d.lgs. 159/2011, l’Azienda sanitaria disponeva la revoca delle autorizzazioni sanitarie relative ad alcuni mezzi in uso ad una società casearia, necessari per la prosecuzione dell’attività lavorativa e, successivamente, la Regione disponeva la revoca dell’autorizzazione sanitaria per l’impianto caseario.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha dissentito.

L’art. 89-bis cit. s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A.

Alla luce della sua interpretazione costituzionalmente orientata, si deve ritenere che le soglie al di sotto delle quali ai sensi del successivo art. 91 non è prevista l’adozione dell’informazione antimafia (equiparata alla comunicazione) debbano rilevare anche nell’adozione dei provvedimenti in senso lato autorizzatori e cioè anche per i provvedimenti e gli atti che non siano direttamente finalizzati a esborsi economici a carico della finanza pubblica.

I provvedimenti meramente autorizzatori relativi a iniziative commerciali o imprenditoriali che abbiano un valore economico che le collochi al di sotto delle soglie previste per l’adozione dell’informazione non devono (poter) subire la preclusione di un’informazione antimafia interdittiva che pur produca gli effetti della comunicazione antimafia: in tali ambiti, economicamente minori, se non v’è luogo a comunicazione interdittiva, neppure può farsi adito a un’informazione interdittiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

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