Soccorso istruttorio nei pubblici appalti
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il cd. soccorso istruttorio in senso stretto ex art. 101, co. 3 d.lgs. 36/2023, recuperando spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso cd. procedimentale, legittima la Stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità , per pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto.
Resta però fermo il divieto posto espressamente all’ultimo periodo del comma 3 cit., secondo cui i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
La possibilità di ricorso al soccorso istruttorio va esclusa nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta, potendo l’istituto trovare ingresso a condizione che l’offerta tecnica e l’offerta economica siano affette da ambiguità o da errori ictu oculi evidenti, quali quelli che legittimano la rettifica d’ufficio, e che richiedono, per essere positivamente risolti, meri chiarimenti o puntualizzazioni, non essendo giammai consentite correzioni, integrazioni o modificazioni dell’offerta, dovendo in pratica il rimedio, sempre in analogia con la rettifica d’ufficio, operare laddove l’errore o l’ambiguità sia non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni.
Post di Alberto Antico – avvocato

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