Il TAR Veneto ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento di diniego che si affidi a due pareri – interni alla conferenza di servizi – negativi ed ad una richiesta di rielaborazione del progetto non evasa dal privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto lascia intendere di confermare l’adesione alla giurisprudenza prevalente in materia di motivazione postuma, limitando la propria valutazione al contenuto dell’atto impugnato, non potendo fare riferimento a quanto prodotto dall’Amministrazione solamente in sede di giudizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che un provvedimento deve ritenersi congruamente motivato quando fa riferimento a un altro atto amministrativo, rinviandone ai contenuti (nel caso di specie, trattavasi delle risultanze di un sopralluogo effettuato dal Comune).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il motivo di diritto diretto contro l’annuncio, contenuto nell’ordinanza di demolizione, che il Comune procederà all’acquisizione gratuita dell’area e all’irrogazione della sanzione pecuniaria, trattandosi di poteri non ancora esercitati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha evidenziato che la mancata firma digitale sull’istanza di fissazione udienza non rende perento il giudizio per suo mancato deposito nel termine di un anno, in quanto vi supplisce la firma sul modulo di deposito, che si estende a tutti gli atti depositati con il medesimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha evidenziato che l’adozione del provvedimento di diniego del condono è doverosa, a prescindere dal tempo passato dalla presentazione dell’istanza rigettata: alla base, infatti, vi è l’interesse pubblico al ripristino della legittimità violata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che non costituisce legittimo affidamento in materia di variante allo strumento urbanistico la previa esistenza di un piano di lottizzazione in parte inattuato e da tempo scaduto (nel caso di specie erano passati oltre quarant’anni dalla sua approvazione). In tal caso, quindi, il Comune ben può modificare la propria pianificazione urbanistica senza necessità di motivare puntualmente la propria nuova scelta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la realizzazione, in tempo lontano, del fabbricato abusivo non contribuisce a creare un affidamento in capo al privato sulla sua legittimità, in quanto l’abuso edilizio è un illecito permanente, che rimane tale a prescindere dall’inerzia della P.A. nell’esercizio del suo potere sanzionatorio o dalla sua scoperta solamente anni e anni dopo dall’edificazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha spiegato perché, nel caso di specie, il vincolo fissato dalle NTA del PRG a “S - attrezzature per la istruzione - S3 - scuola elementare” deve qualificarsi come conformativo, e non espropriativo, della proprietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria, le conseguenze di legge circa il mancato rispetto dei termini (ossia la formazione del silenzio assenso e l’inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 14-bis, co. 2, lett. c l. 241/1990) pertengono ai pareri endoprocedimentali. Diversamente, la determinazione finale è adottabile anche dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento, in quanto la P.A. procedente non perde, alla scadenza, il potere di provvedere, specie ove oggetto della conferenza sia la proposta di un accordo urbanistico, per definizione non coercibile né perfezionabile tramite silenzio-assenso. Pertanto, l’atto finale di esito negativo intervenuto dopo la scadenza dei termini non è per ciò solo illegittimo o inefficace, non dovendosi confondere la decisione finale con i pareri endoprocedimentali.
Il decorso del termine per l’adozione della determinazione conclusiva non è, tuttavia, privo di effetti, abilitando la parte interessata ad attivare i rimedi avverso il silenzio, eventualmente dimostrando l’insorgenza di un danno da ritardo, e impedendo alla P.A. procedente, per converso, di tenere conto degli apporti endoprocedimentali tardivi, in quanto “inefficaci”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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