Con il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 302 del 31.12.2025), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026. Ai sensi dell’art. 163, co. 3 TUEL, è stato autorizzato per gli Enti locali stessi l’esercizio provvisorio del bilancio, sino a tale data.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’adunanza del Consiglio del 3 dicembre 2025, ha approvato la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 3 del 05.01.2026), recante l’approvazione di cinque schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 33/2013, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto.
Con il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 302 del 31.12.2025), in vigore dal 31.12.2025, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Si segnala che – salvo modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione in legge – l’art. 4 d.l. cit. proroga al 1° gennaio 2027 l’applicazione delle disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1), del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2), del testo unico della giustizia tributaria (comma 3), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4) e del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).
Il TAR Veneto ribadisce che la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria nel caso di atti vincolati (e pertanto non ne costituisce vizio di legittimità): ipotesi di atto vincolato, peraltro, è il pagamento del contributo di costruzione.
In ogni caso di atto presuntamente vincolato, peraltro, il privato ha l’onere di dimostrare che grazie agli elementi in suo possesso (che non ha potuto condividere con l’Amministrazione in sede procedimentale), il contenuto dell’atto sarebbe stato diverso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto in una sentenza aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale per cui non si può ritenere perfezionata per silenzio-assenso la pratica di SCIA presentata incompleta (e per cui l’Amministrazione abbia richiesto integrazioni documentali).
Ma la questione è controversa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, ai fini della determinazione degli oneri concessori dovuti in caso di condono, in assenza di una diversa disposizione regionale, il momento rilevante è quello della presentazione della relativa domanda e non la data, anche di molto successiva, del rilascio del titolo abilitativo. Tale criterio risponde a esigenze di certezza giuridica, tutela dell’affidamento e rispetto del principio di legalità, impedendo che la P.A. possa applicare tariffe introdotte successivamente, eventualmente più onerose, che non erano vigenti al momento dell’istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 possiede una portata generale e si applica anche alle istanze di regolarizzazione edilizia (id est, accertamento di conformità e condono). La sua omissione costituisce, pertanto, un vizio di procedura del provvedimento di diniego, che può essere annullato laddove il privato, oltre a denunciare la lesione delle sue garanzie partecipative, indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catanzaro ha affermato che va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (sindaco, giunta comunale e consiglio comunale), ad eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione ad un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente.
La libera scelta del consigliere comunale di abbandonare il gruppo consiliare al quale era originariamente iscritto, costituzionalmente (e statutariamente) garantita, non può evidentemente comportare la perdita delle prerogative che sono riconosciute solo ai membri dei gruppi consiliari, sicché si rivela essenziale la possibilità di confluire in un gruppo misto, anche unipersonale, attraverso il quale svolgere appieno le funzioni proprie del munus di consigliere.
Nel caso di specie, era illegittima la norma del regolamento del consiglio comunale nella parte in cui, nel disporre che “il consigliere che si distacca dal gruppo cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, fatta salva la possibilità di costituire un nuovo gruppo consiliare formato da almeno 2 consiglieri”, non consentiva la costituzione di un gruppo misto, anche unipersonale, nel quale confluire, in tal modo privando il consigliere fuoriuscito da altro gruppo consiliare delle insopprimibili prerogative che derivano o possono derivare dall’appartenenza ad un gruppo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del 19 novembre 2025 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (come da comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 301 del 30.12.2025), sono stati approvati i criteri e le modalità di riparto del fondo istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’Autorità giudiziaria, per l’anno 2025.
Con il decreto del 30 ottobre 2025 del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno (pubblicato in G.U., Serie generale n. 301 del 30.12.2025), sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione del contributo destinato all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli Enti locali in stato di dissesto finanziario.
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