16 Dicembre 2014
Mi riferisco al nuovo art. 22 del D.P.R. 380/2001, ed in particolare ai commi 2 e 2-bis.
Il comma 2 dice che sono realizzabili con SCIA le varianti ai permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, ...., e ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, tali denunce possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione lavori. Tale norma si attiene anche a ciò che disponeva l'art. 97, comma 1, della L.R. 61/85.
Il nuovo comma 2-bis diche che sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale.
Per capire le variazioni essenziali viene in soccorso l'art. 92 della L.R. n. 61/1985, ove l'ampliamento della cubatura non deve essere superiore ad 1/5 (non è certo poco). In tale coma nulla si dice in merito "all'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia".
Ma allora posso incrementare la cubatura assentita (senza chiedere un permesso) e presentare la SCIA a fine lavori, incorrendo o meno nelle sanzioni amministrative? Sanzioni di cui al comma 4, dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001. Oltretutto se invece di presentare una SCIA, chiedo un permesso di costruire, come dispone il comma7 del solito art. 22, è precisato che è soggetto alle snzioni amministrative di cui all'art. 37.
Qualcuno sostiene che il comma 2 sia abrogato implicitamente dal comma 2-bis. Ma allora la scia con incrementi volumetrici prevista al comma 2 bis è soggetta alle sanzioni amministrative o meno?
Cosa ne pensate?
geom. Valentino Battistello - Comune di Breganze
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