3 Settembre 2012
Il TAR Veneto si è recentemente riespresso sul tema del potere dei comuni di disciplinare l’applicazione del Piano Casa con la sentenza n. 01105/2012.
I ricorrenti sono proprietari di un immobile (edificio e terreno circostante) ad uso promiscuo, commerciale e residenziale, sito nel Comune di Vicenza, zona S. Croce.
L'edificio è destinato al piano terra, all'esercizio del commercio (rivendita complementi d'arredo), ai piani superiori, ad abitazione.
II terreno è invece tutto destinato a parcheggio.
Per effetto di una variante al P.R.G. allora vigente, la porzione di terreno di proprietà dei ricorrenti è stata parzialmente compresa in un ambito urbano, gravato da un vincolo strumentale. Per effetto di detta variante l'area di proprietà dei ricorrenti veniva individuata come area a servizi di interesse generale e, più precisamente, da destinarsi a parcheggio pubblico.
Al fine di soddisfare l'esigenza di realizzare taluni parcheggi coperti a servizio dell'attività commerciale nella porzione non compresa nell'area di pianificazione attuativa, i ricorrenti presentavano un’istanza di rilascio di titolo edilizio (p.g. n. 6173/10 e 7928/2010) ai sensi e per gli effetti della L.Reg. 14/09.
Con preavviso di diniego, comunicato in data 20 gennaio 2011, il Comune di Vicenza preannunciava il rigetto dell'istanza.
In data 21 aprile 2011 i ricorrenti ricevevano la comunicazione del provvedimento di diniego opposto dal Comune di Vicenza che cosi motivava: "l'intervento edilizio proposto non è conforme alla normativa urbanistico edilizia per contrasto, sul confine di zona, con il disposto dell'art. 1.1. della Delibera del Consiglio Comunale n.71 "Limiti e criteri e modalità applicative ai fini dell'attuazione della L.R.14/09" in quanto ".. . non sono ammesse deroghe alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti riguardanti le distanze dai confini, le distanze dalle strade, ecc... ".
Detto provvedimento veniva impugnato unitamente alla delibera del Consiglio comunale del Comune di Vicenza, n. 71 del 30 ottobre 2009, con cui venivano introdotte deroghe all'ambito di applicazione della l.r. 14/09 e, ancora, unitamente alle delibere adottate in variante del Prg e con riferimento alle aree in questione in epigrafe citate.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato per i motivi di seguito precisati.
Con il primo motivo il ricorrente fonda l’illegittimità del diniego impugnato sostenendo, a sua volta, l’illegittimità della delibera n. 71/09 adottata dal Comune di Vicenza in attuazione della L. Reg.14/2009. A parere della ricorrente solo le distanze fissate dalla Legge statale devono considerarsi pienamente vigenti, stante l’impossibilità per l’Amministrazione di prevedere limiti ulteriori. Solo quindi la violazione di detta peculiare tipologia di distanze avrebbe potuto legittimare l’adozione di un provvedimento di rigetto a fronte della presentazione di un’ istanza di costruire.
Il TAR afferma nella sentenza che “...Detta ricostruzione deve ritenersi non condivisibile…”.
Afferma infatti che il connaturato disposto degli art. 9 comma 5 della L. reg. 14/2009 e art.8 comma 4 dell’art.13/2001 ha attribuito ai Comuni il potere di adottare specifiche delibere attuative della Legge c.d. “Piano casa”, in quanto tali, suscettibili di prevedere ” se e con quali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli art. 2 e 3, compiendo all’uopo….specifiche valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio paesaggistico ed ambientale”. Rientrava quindi nei poteri dei Comuni dare attuazione alla normativa soprarichiamata, ponendo in essere degli atti di vera e propria pianificazione urbanistica, provvedimenti questi ultimi che, per assurdo, avrebbero potuto non solo limitare, ma anche escludere (entro determinate eccezioni) l’applicazione della normativa di cui si tratta. L’esercizio di detto potere, espressamente delegato per volontà del Legislatore Regionale al Comune, ha attribuito allo stesso la facoltà di esercitare un’attività tipicamente di “discrezionalità tecnica”, obbligando l’Amministrazione al solo rispetto di prederminati limiti (si veda l’artt. 2 -9 della L.reg.14/2009) contenuti nella stessa disciplina, tra i quali, è opportuno ricordare proprio le norme sulle distanze di derivazione statale.
Continua il TAR Veneto affermando che ricordata così la ratio alla base della normativa sopra richiamata risulta evidente come sia da considerare pienamente legittima la scelta posta in essere dal Comune di Vicenza di “non introdurre deroghe alle disposizioni vigenti degli strumenti urbanistici comunali vigenti riguardanti le distanze dai confini, le distanze dalle strade ecc..”, intendendo così attuare una forma di politica urbanistica del territorio strettamente rispettosa dei limiti previgenti e, ciò malgrado le possibilità di deroga consentite dalla normativa citata.
Ne consegue, afferma il TAR, la legittimità della delibera del Consiglio Comunale di Vicenza e, nel contempo, la contestuale infondatezza del motivo di impugnativa addotto dalla ricorrente.
Ma vi è di più.
Il TAR Veneto dichiara altrettanto infondato il secondo motivo alla base del ricorso nella parte in cui assume ostativo al rilascio del permesso di costruire quanto contenuto nell’art. 8 punto 4 delle NTA laddove ritiene illegittima l’equiparazione – disposta ai fini del calcolo delle distanze – tra il “confine delle zone urbanistiche” e i “confini di proprietà”. Per il ricorrente non sarebbe possibile fondare il diniego del permesso impugnato sulla violazione della distanza dal confine da un’area di interesse pubblico in quanto mancherebbe il piano attuativo idoneo a individuare, e localizzare, la specifica opera che persegue l’interesse pubblico e, ancora, a concretizzare così una classificazione urbanistica ritenuta di mero indirizzo in quanto contenuta nel solo Piano Regolatore.
E’ del tutto evidente, afferma il TAR Veneto la non ammissibilità di detta argomentazione e, ciò, laddove si consideri come la legittimità dell’equiparazione tra le zone urbanistiche ai “confini in proprietà” è il risultato della asserita indispensabilità di fissare un limite che sia il presupposto per un corretto calcolo delle distanze e, ciò, anche in mancanza di un opera pubblica già realizzata. La stessa norma risponde, inoltre, all’applicazione di un principio equitativo – così come avviene per i “confini in proprietà” - in ragione del quale il rispetto delle norme in materia di distanze viene ripartita – equamente - tra le due aree confinanti in funzione della loro destinazione e zonizzazione prevista nel Piano regolatore e, ciò, quindi a prescindere se la classificazione, delle une, preveda la realizzazione di un interesse personale e privatistico o, al contrario, la tutela di un interesse generale e proprio della collettività che incide su quel determinato territorio.
Prosegue il TAR Veneto affermando che è inoltre del tutto evidente come la suddivisione in zone costituisca il compito “primario” cui è deputato proprio il Piano regolatore (o le sue varianti), non essendo necessario l’emanazione di un piano attuativo se non per stabilire modalità di esecuzione e prescrizioni che nulla hanno a che vedere con la destinazione già impressa e definita dallo stesso Prg. Laddove si facesse propria l’interpretazione del ricorrente ne verrebbe svilita la stessa concreta applicazione della normativa sulle distanze che, resterebbe quasi “sospesa”, e comunque non applicabile, in mancanza dell’emanazione degli strumenti di pianificazione secondaria.
I principi desumibili dalla sentenza sopra illustrata appaiono però sigificativamente diversi da una precedente sentenza del TAR Veneto già commentata su blog venetoius.myblog.it in data 22/10/2010.
Un Comune, in sede di approvazione della deliberazione comunale prevista dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale veneta n. 14/2009 (piano casa), probabilmente per arginare gli effetti dannosi che deriverebbero dalla interpretazione del piano casa in senso ampio, vale a dire nel senso che l'ampliamento in deroga in esso previsto (articolo 2, comma 1) consenta di derogare a tutte le previsioni del regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici, ha previsto che “la norma statale in materia di distanze tra i confini e tra gli edifici è integrata dalle previsioni in materia del vigente P.R.G. del Comune di R. e comunque fatti salvi i diritti dei terzi nel rispetto del codice civile".
Tenendo conto del fatto che il comma 8 dell'art. 9 della legge fa già "salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente" e che, di conseguenza, il piano casa non consente di derogare alla distanza di 3 metri tra costruzioni, prevista dal'art. 873 del codice civile, e alla distanza di 10 metri tra pareti finestrate, prevista dal decreto ministeriale del 1968 (che sono normative statali), è evidente che il Comune voleva soprattutto dire che il piano casa non può derogare alle distanze dai confini previsti dalla normativa comunale (di solito sono previsti 5 metri).
Il TAR Veneto, però, con la sentenza n. 5694 del 2010, ha annullato tale previsione limitativa introdotta dal comune, affermando che:
“… 4.4. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione adottata dal Comune di R. tenda a comprimere l’efficacia di una disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio, dove la potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i quali non pare tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.: sicché non vi è ragione di ritenere che specifiche previsioni, contenute in un regolamento comunale in materia edilizia, possano limitare la forza espansiva della disciplina di cui alla l.r. 14/09…”.
dott. David De Arena
sentenza TAR veneto 1105 del 2012
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