Il TAR Veneto ha affermato che, in linea generale, nell’ambito della tradizionale formazione degli strumenti urbanistici (articolata nelle due fasi di adozione/approvazione), i contenuti della prima fase (adozione) non assumono caratteri di stabilità e/o di acquisizione, da parte dei privati, di vantaggi direttamente tutelabili, tali da fondare un interesse al ricorso avverso la sua revoca. Tuttavia, è ammissibile l’impugnazione di quest’ultima, qualora l’adozione della variante avesse recepito taluni accordi pubblico-privati, previamente dichiarati di pubblico interesse con una distinta delibera del Consiglio comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha chiarito che, nel regime transitorio previsto dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, la lettera c-quater configura una fattispecie autonoma e residuale di area idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, distinta da quelle previste dalle lettere precedenti e non subordinata alla contestuale ricorrenza dei requisiti della lettera c-ter.
La pronuncia è intervenuta su un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, priva di vincoli paesaggistici e culturali e situata oltre 500 metri dai beni tutelati. Il Comune aveva annullato in autotutela il titolo formatosi sulla PAS, ritenendo necessario anche il requisito della vicinanza a zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale previsto dalla lettera c-ter.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società proponente e annullato il provvedimento comunale, ritenendo erronea l’interpretazione cumulativa accolta dal Comune e dal TAR.
La sentenza è importante perché chiarisce che l’inciso «fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)» non impone di sommare i requisiti delle diverse fattispecie. Le lettere precedenti individuano ipotesi speciali, riferite in larga parte ad aree già interessate da trasformazioni antropiche; la lettera c-quater opera invece come previsione generale e residuale, destinata ad ampliare il novero delle aree idonee.
Resta fermo che l’idoneità legislativa dell’area non esaurisce ogni valutazione amministrativa. Il bilanciamento tra sviluppo delle energie rinnovabili, tutela paesaggistica e altri interessi pubblici deve essere svolto nel procedimento, sulla base di un’istruttoria congrua e di una motivazione rafforzata, secondo ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione riguarda la disciplina applicabile al caso concreto secondo il principio del tempus regit actum. Per i procedimenti successivi alle modifiche introdotte dalla normativa sulle procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili occorre quindi verificare la disciplina ratione temporis applicabile.
Post di Dario meneguzzo – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, quando il ricorrente impugna congiuntamente un provvedimento negativo e la disposizione generale o pianificatoria sulla quale quel provvedimento si fonda, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al diniego può travolgere anche l’impugnazione della disciplina presupposta, se questa è stata contestata esclusivamente per ottenere l’eliminazione degli effetti lesivi del provvedimento applicativo.
La declaratoria di improcedibilità richiede infatti che l’eventuale decisione di merito non sia più idonea ad attribuire al ricorrente un’utilità concreta e attuale. Non è sufficiente, invece, la mera astratta utilità derivante dall’eliminazione della norma dall’ordinamento.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 240 del 15.10.2026), sono stati approvati i termini e le modalità per la determinazione del contributo dei Comuni italiani di frontiera.
Con l’accordo ex art. 4, co. 1 d.lgs. 281/1997 del 10 settembre 2026, rep. atti n. 134/CSR (pubblicato in G.U., Serie generale n. 240 del 15.10.2026, Suppl. ordinario n. 42), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il principio della cd. causa ignota, in materia di procedure di gara telematiche, trova applicazione soltanto quando non sia possibile accertare se il mancato perfezionamento della trasmissione dell’offerta sia dipeso dalla condotta dell’operatore economico, ovvero da un malfunzionamento del sistema informatico. Non è pertanto invocabile quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire la sequenza degli eventi e di ricondurre all’operatore economico il mancato tempestivo completamento della procedura di presentazione dell’offerta. Nelle procedure telematiche di affidamento, il completo caricamento e l’archiviazione sul sistema dei dati e dei documenti che compongono l’offerta non equivalgono alla sua presentazione, qualora la disciplina della piattaforma richieda l’attivazione di una specifica funzione per il perfezionamento dell’invio. I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non consentono di sanare il mancato perfezionamento dell’invio in violazione delle prescrizioni della lex specialis, la cui osservanza costituisce espressione del principio di legalità e presidio della par condicio dei concorrenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che l’art. 18 l. 157/1992, laddove dispone che, nelle more della definizione del giudizio proposto avverso il calendario venatorio, in caso di accoglimento della domanda cautelare l’attività venatoria rimane consentita entro i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna Regione con l’ultimo calendario legittimamente applicato, deve essere interpretato in coerenza con il principio di corrispondenza tra la domanda di parte e la pronuncia giudiziale, sicché gli effetti della misura cautelare restano circoscritti alle sole parti del calendario oggetto di impugnazione. Il calendario venatorio, invero, costituisce un atto formalmente unico, ma concettualmente plurimo e scindibile rispetto a ciascuna specie di cui singolarmente regola tempi e modi di caccia; le censure inerenti talune specie, pertanto, devono ritenersi limitate soltanto alle stesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli della Regione Sardegna e del Comune di Sassari, confermando la sentenza del TAR che ha annullato il diniego opposto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 4,9 MW.
La decisione riguarda un procedimento nel quale l’ufficio regionale per la tutela del paesaggio aveva espresso parere negativo, qualificandolo come “non superabile”, mentre la Soprintendenza era rimasta silente. Il Comune aveva concluso negativamente la conferenza di servizi, recependo il parere regionale senza svolgere un autonomo giudizio di prevalenza tra le posizioni espresse.
Secondo il Consiglio di Stato, la conferenza di servizi non si fonda su un criterio maggioritario rigido e non consente all’amministrazione procedente di recepire automaticamente il parere negativo di una sola amministrazione. La decisione finale deve essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti, con una motivazione concreta sulle ragioni della scelta, soprattutto quando il procedimento riguarda un impianto alimentato da fonti rinnovabili, riconducibile a uno specifico e rilevante interesse pubblico.
La sentenza ribadisce inoltre che il silenzio della Soprintendenza, nei casi in cui operano gli artt. 14-bis e 17-bis della legge n. 241/1990, equivale ad assenso e non può essere interpretato come adesione al parere negativo espresso da un’altra amministrazione.
Non è sufficiente, poi, motivare il diniego richiamando in modo astratto la collocazione dell’impianto in fascia costiera o la disciplina del piano paesaggistico. L’amministrazione deve esaminare le caratteristiche concrete dell’area e del progetto, valutandone l’effettivo impatto paesaggistico e tenendo conto anche degli impianti o delle trasformazioni già presenti nel contesto.
La qualificazione di un’area come non inclusa tra quelle idonee non equivale, di per sé, alla sua automatica inidoneità. Anche la disciplina paesaggistica regionale deve essere applicata attraverso una valutazione concreta e motivata, senza trasformare la mera localizzazione dell’intervento in un divieto assoluto non accompagnato dall’analisi del progetto.
La sentenza afferma infine che la normativa statale sulle procedure autorizzative degli impianti da fonti rinnovabili esprime principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, applicabili sull’intero territorio nazionale anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che vanno distinte le tipologie di obblighi imposti dalla normativa di settore, segnatamente: a) gli obblighi di controllo e di manutenzione, gravanti su chi attualmente detiene o utilizza il bene; b) gli obblighi di intervento e di bonifica, gravanti sul proprietario.
Nel caso di specie, la P.A. spiccava un ordine di adozione di un piano di manutenzione e controllo nei confronti del socio accomandante di una s.a.s., che però non aveva mai rivestito ruoli di amministrazione o rappresentanza: tale ruolo, per definizione normativa (artt. 2313 ss. c.c.), è privo di poteri gestori e di rappresentanza verso i terzi. Per l’effetto, non risultavano illustrate le ragioni per cui l’accomandante doveva essere ritenuto possessore o detentore del fondo. Né l’aver accolto il pagamento delle indennità di occupazione di una società in qualità di erede, in un contesto esplicitamente transattivo e con declinatoria di responsabilità, può essere qualificato come riconoscimento di un’attuale occupazione del bene.
Post di Alberto Antico – avvocato
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