Un gentiluomo … è tale stando in terra come stando in cima agli alberi … se si comporta rettamente (Italo Calvino, “Il barone rampante”)
Nel caso di specie, il privato realizzava una casetta in legno sull’estremità più alta di un tronco di palma alla quale era stata tagliata la chioma in seguito alla morte della pianta perché colpita da un parassita, il punteruolo rosso. La casetta si sviluppava su due livelli: al piano inferiore vi era un terrazzino ad un’altezza di ca. 2 m dal suolo; al piano superiore, raggiungibile con apposita scala a pioli, si trovava un vano chiuso avente una superficie di ca. 4 mq, dotato di tre finestre, tavolo, sedie e impianto elettrico. L’opera era realizzata senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione, se non quella dell’ancoraggio al suolo del tronco della palma ed era utilizzata anche dai bambini del circondario per giocare.
Il Comune ingiungeva la demolizione dell’opera perché: a) doveva qualificarsi come nuova costruzione realizzata senza titolo; b) era realizzata in fascia esondabile A (zona rossa) del Piano di bacino ivi vigente, ove sono vietate le nuove costruzioni; c) era situata in area di protezione paesaggistica del P.R.G., ove non sono ammesse costruzioni analoghe a quella in questione.
Il TAR Liguria ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza di demolizione, data la fondatezza di tutti i tre i motivi posti a base del provvedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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