Legittimazione ad impugnare l’esito di una gara pubblica da parte di chi non vi abbia partecipato
Il TAR Basilicata ha affermato che è legittimato ad impugnare l’esito di una gara pubblica solamente l’operatore economico che vi abbia partecipato, in ragione della vantata posizione differenziata con il potere pubblico derivante proprio dalla partecipazione. Diversamente, l’operatore del settore rimasto estraneo non può vantare la medesima legittimazione a ricorrere in quanto portatore di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato, alla caducazione dell’intera selezione nell’ottica di un’eventuale partecipazione futura in sede di riedizione della gara corrispondente ad una volontà del tutto ipotetica e priva di oggettivi riscontri e, quindi, in contrasto con le esigenze di celerità e certezza dei rapporti di diritto pubblico particolarmente avvertite in un settore così rilevante come quello dell’affidamento dei contratti pubblici.
La giurisprudenza ha però individuato tre ipotesi di deroga a questi principi: a) la contestazione in radice dell’indizione della gara; b) al contrario, la contestazione che una gara sia mancata, avendo la P.A. disposto l’affidamento in via diretta del contratto; c) l’impugnazione diretta di clausole del bando sull’assunto della loro portata immediatamente escludente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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