Con la l. 16 luglio 2026, n. 134 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 173 del 28.07.2026), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico.
Con la l. 16 luglio 2026, n. 132 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 172 del 27.07.2026), in vigore dall’11.08.2026, la Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un’unità della Marina tedesca nell’Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell’Arandora Star.
Il TAR ha esaminato un caso nel quale il Consiglio Comunale ha deciso di non demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale.
Il Comune, con una deliberazione consiliare dopo aver valutato “l’inesistenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”, ha disposto il mantenimento dell’opera abusiva, ritenendo di “poter derogare alla regola che prevede la demolizione del fabbricato”.
Nella medesima delibera, in particolare, l’Ente ha sottolineato che “il mantenimento del fabbricato [sarebbe stato] compatibile sotto tutti i profili esaminati: urbanistico, ambientale, paesaggistico e idrogeologico”, ravvisando, al riguardo, la sussistenza di “un rilevantissimo interesse pubblico […] in considerazione della mancanza di alloggi da destinarsi alle esigenze abitative”.
I ricorrenti, confinanti con l'immobile de quo, contestavano con plurime argomentazioni la scelta del Comune per asserita violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, sostenendo che in mantenimento dell'immobile abusivo potesse avvenire solo in casi straordinariamente eccezionali.
Il Comune aveva motivato la sua scelta sulla base della grande richiesta di alloggi (adeguatamente documentata) da parte della popolazione.
Il TAR ha respinto il ricorso, anche alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale del 2018.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Nel caso di specie, si scopriva che un immobile soggetto al vincolo paesaggistico presentava alcune difformità edilizie, nonché dei corpi di fabbrica e degli accessori mai autorizzati.
Il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione, impugnata dal proprietario.
Nel frattempo, il medesimo proprietario aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita per l’immobile in parola.
Il promissario acquirente, venuto a sapere delle contestazioni edilizie, esercitava il recesso dal contratto preliminare, deducendo l’inadempimento del promittente venditore, con specifico riferimento alla clausola contrattuale che imponeva la conformità tra stato di fatto, planimetrie catastali e planimetrie depositate presso il Comune, nonché l’obbligo di rimuovere ogni eventuale difformità. Il recesso, a sua volta, determinava l’instaurazione di un giudizio civile, volto alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare e alla condanna del proprietario alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.
Il promissario acquirente svolgeva anche un intervento ad opponendum nel processo amministrativo avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione.
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile tale intervento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 8 delle N.T.A. del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) stabilisce che le Amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti verificano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate che siano: a) soggette a “dissesto idraulico” per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, di consorzi di bonifica o per effetto di specifiche previsioni urbanistiche; b) affette da documentato allagamento da corso d’acqua o costiero anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.
Nel caso esaminato dal TAR Veneto i ricorrenti avevano impugnano i progetti relativi a nuove viabilità comunali, sostenendo che, essendo l’area in questione non mappata (cioè priva dell’attribuzione di una determinata classe, rispettivamente, di rischio e pericolo), l'articolo 8 delle NTA del P.G.R.A. prevede che le Amministrazioni debbano compiere una verifica della pericolosità idraulica, cosa che nel caso esaminato non è stata effettuata.
Il TAR ha respinto il ricorso, precisando che nessuno degli strumenti urbanistici cui i ricorrenti si riferiscono qualifica l’area come soggetta a “dissesto idraulico”, che è il solo tipo di dissesto contemplato dall’art. 8 delle N.T.A..
E infatti il P.A.T. qualifica l’area come esondabile e/o a pericolo di ristagno idrico, e né il P.T.C.P. né il P.A.T.I. qualificano l’area come soggetta a dissesto idraulico.
Manca, dunque, il presupposto, primo e imprescindibile, per assoggettare la variante urbanistica impugnata al percorso procedimentale di cui all’art. 8 n.t.a. del P.G.R.A.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza presentata dal privato, ai fini dell’approvazione del progetto unitario previsto dagli strumenti urbanistici comunali per la propria area.
Il progetto unitario è assimilabile ad un PUA, o a un permesso di costruire (PdC) convenzionato: sebbene di regola le scelte di pianificazione generale, vertendo in merito all’esercizio di potestà discrezionali della P.A., non siano avviabili su istanza di parte e quindi non siano coercibili con il rito del silenzio, vi sono particolari casi nei quali sussiste l’obbligo del Comune di provvedere alla ripianificazione dell’area, quando essa riguardi la destinazione da conferire alle cd. zone bianche, tali divenute a seguito della decadenza di vincoli destinati all’esproprio, nonché quando il privato solleciti la definizione di una pianificazione attuativa, specie quando essa può essere proposta su istanza di parte.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR ha esaminato un caso nel quale il Comune ha ricalcolato dopo otto anni il contributo di costruzione a suo tempo pagato per un permesso di costruire, sostenendo che la corretta interpretazione della normativa comunale sul punto fosse diversa da quella all'epoca ordinariamente seguita dal Comune.
Il TAR, però, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento per violazione del principio dell'affidamento.
Il TAR ha affermato che, in via generale, l’amministrazione può rideterminare o correggere il contributo anche successivamente – soprattutto in caso di errore di calcolo ovvero di errata applicazione di tariffe o parametri – stante la prevalenza dell’interesse pubblico alla corretta quantificazione di una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario; tuttavia, non può disconoscersi che, nella fattispecie, vi sia stato un affidamento meritevole di tutela per via del pagamento integrale del contributo in precedenza liquidato, del lungo lasso di tempo trascorso (otto anni), e di una interpretazione consolidata della normativa comunale in materia che non appare affatto illogica (all'epoca il Comune aveva seguito una delle due possibili interpretazioni delle proprie norme, scritte non proprio tanto bene).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, laddove un muro tra fondi a dislivello abbia funzione sia di contenimento, sia di confine dei fondi, ai sensi dell’art. 887 c.c. il proprietario del fondo a monte risponde dell’eventuale abusività del muro stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1201 del 14.07.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 171 del 25.07.2026), sono stati approvati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15.06.2025 al 01.07.2025 e nei giorni 12-13.07.2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno.
Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità della sentenza che, accertata l’asserita erroneità dell’attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa stessa a rideterminare il punteggio dell’offerta, sostituendosi alla P.A. nell’esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale, dovendo il G.A. limitarsi al sindacato di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre l’annullamento degli atti impugnati, con rimessione delle valutazioni all’autorità competente.
Nel caso di specie, in riferimento a una gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il criterio premiale, previsto dalla lex specialis, relativo alle migliorie contenute nell’offerta tecnica rispetto alla percentuale minima di veicoli leggeri e pesanti cd. puliti, sulla base dei relativi criteri ambientali minimi (CAM), aveva natura discrezionale: il Giudice di primo grado, attribuendo direttamente zero punti all’offerta dell’aggiudicataria, aveva travalicato i limiti della giurisdizione generale di legittimità.
Ai fini del rispetto dei CAM di cui al d.m. 17 giugno 2021, per i veicoli commerciali leggeri M1 e N1 relativi all’anno 2025 non è necessario che l’offerta preveda esclusivamente veicoli elettrici, essendo qualificabili come veicoli puliti anche quelli che rispettano i limiti emissivi previsti dalla disciplina di settore. Ai fini dell’applicazione di tali CAM, i veicoli pesanti omologati all’utilizzo di combustibili alternativi, compreso il biodiesel HVO, rientrano nella categoria dei veicoli puliti, mentre le modalità concrete di approvvigionamento e di impiego del combustibile rilevano nella fase di esecuzione del contratto e non ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.
In materia di contratti pubblici, ove la lex specialis attribuisca un punteggio premiale correlato al rispetto dei CAM per l’intera durata dell’appalto, le contestazioni concernenti le modalità con cui l’operatore economico darà concreta attuazione agli obblighi ambientali nelle annualità successive all’aggiudicazione attengono alla fase esecutiva del rapporto e non sono, di per sé, idonee a escludere la legittimità della valutazione tecnica effettuata in sede di gara, qualora l’offerta risulti conforme ai requisiti richiesti al momento della presentazione.
Non giustificano l’azzeramento del punteggio premiale attribuito all’offerta tecnica meri refusi o errori materiali contenuti nella parte descrittiva dell’offerta, quando essi risultino immediatamente riconoscibili, non incidano sulle tabelle riepilogative rilevanti ai fini della valutazione e non alterino il contenuto sostanziale della proposta tecnica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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