Cosa succede se la conferenza di servizi istruttoria sfora i termini previsti dalla legge?
Il TAR Veneto ha affermato che nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria, le conseguenze di legge circa il mancato rispetto dei termini (ossia la formazione del silenzio assenso e l’inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 14-bis, co. 2, lett. c l. 241/1990) pertengono ai pareri endoprocedimentali. Diversamente, la determinazione finale è adottabile anche dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento, in quanto la P.A. procedente non perde, alla scadenza, il potere di provvedere, specie ove oggetto della conferenza sia la proposta di un accordo urbanistico, per definizione non coercibile né perfezionabile tramite silenzio-assenso. Pertanto, l’atto finale di esito negativo intervenuto dopo la scadenza dei termini non è per ciò solo illegittimo o inefficace, non dovendosi confondere la decisione finale con i pareri endoprocedimentali.
Il decorso del termine per l’adozione della determinazione conclusiva non è, tuttavia, privo di effetti, abilitando la parte interessata ad attivare i rimedi avverso il silenzio, eventualmente dimostrando l’insorgenza di un danno da ritardo, e impedendo alla P.A. procedente, per converso, di tenere conto degli apporti endoprocedimentali tardivi, in quanto “inefficaci”.
Post di Alberto Antico – avvocato

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