È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 231 del 02.10.2024) il d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, entrato in vigore il 03.10.2024, contenente disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 230 del 01.10.2024) il d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, entrato in vigore il 02.10.2024, contenente misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
La riforma modifica l’art. 635 c.p. (Danneggiamento), affermando che chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto ex art. 583-quater c.p. (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
Sono modificati anche gli artt. 380 e 382-bis c.p.p.
Fiaip Vicenza ha organizzato per il giorno 10 ottobre 2024, ore 9.30 - 12.30, un convegno sul nuovo concetto di stato legittimo alla luce del decreto salva Casa (d.l. 69/2024 e la sua legge di conversione 105/2024).
Il Convegno è aperto a tutti e l'iscrizione è gratuita (ora, però, ci sono solo posti online).
Sono previsti gli interventi introduttivi di:
Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza
Diego Rebesco, borsa immobiliare CCIAA di Vicenza
Maurizio Torresan, presidente regionale Fiaip Veneto
Renato Guglielmi, presidente collegio provinciale Fiaip Vicenza
Relatori:
Roberto Travaglini, Confindustria Vicenza
Marco Zecchinato, Consigliere regionale del Veneto
Giovanni Rizzi, notaio
Luigi Alfidi, segretario comunale
Stefano Bigolaro, avvocato
Matteo Acquasaliente, avvocato
Alberto Antico, avvocato
Moderatore: Dario Meneguzzo, avvocato
Conclusioni: Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip
Per aprire la locandina bisogna cliccarci sopra e poi espandere l'immagine che così si apre, utilizzando il simbolo in alto a destra dell'immagine stessa.
Il convegno si svolgerà sia in presenza, presso la sede di Confindustria Vicenza (ma qui i posti sono esauriti), sia online (qui è ancora possibile iscriversi).
Chiunque sia interessato può chiedere a Fiaip di collegarsi da remoto, compilando la richiesta di cui al seguente link:
Il TAR Veneto, dopo aver evidenziato che il limite temporale dei trenta giorni per l’adozione di misure inibitorie nell’ipotesi di SCIA soggetta ad atti di assenso può scattare solo a seguito dell’acquisizione dei medesimi, precisa che in tali atti di assenso non può essere compreso il parere della Commissione Edilizia.
Peraltro, lascia intendere il TAR facendo leva sull’art. 23 T.U. Edilizia, sembrerebbe che in tale limitazione alla SCIA possa riguardare solamente gli immobili sottoposti a vincoli storico-artistici, paesaggistico-ambientali o dell’assetto idrogeologico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che una volta decorsi i 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, la SCIA edilizia (come già la DIA) costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria; pertanto, non solo deve ritenersi illegittima l’adozione, da parte del Comune, di un provvedimento repressivo-inibitorio oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, ma neppure possono, più in generale, disconoscersi gli effetti abilitativi non formalmente inibiti o rimossi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che è legittimo (e non è, quindi, illegittimo per intervenuto superamento del termine di 18 mesi), l’atto di annullamento in autotutela che abbia ad oggetto una SCIA formatasi in data anteriore alla riforma di cui alla l. 124/2015, attesa l’irretroattività degli effetti della suddetta riforma. Pertanto, trova applicazione la versione della disposizione antecedente alle citate modifiche normative, che impone, comunque, un termine ragionevole.
Si ricorda che l’attuale testo dell’art. 21-nonies l. 241/1990 assegna alla P.A. un termine di 12 mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la SCIA è un atto di natura privata e ciò esclude che l’Autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 37, co. 2 d.P.R. 380/0101, secondo cui, quando le opere realizzate in assenza di SCIA consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo ex art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. cit., eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’Autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
Trattasi di una sanzione specifica prevista per il caso di abusi su immobili vincolati da irrogarsi a carico del responsabile dell’abuso, il quale può essere soggetto diverso dal proprietario.
Nel caso di specie, il proprietario destinatario della sanzione riusciva a dimostrare di avere ceduto in comodato d’uso (con contratto registrato) l’immobile al proprio figlio, il quale pertanto era da ritenersi il responsabile dell’abuso e al quale andava diretta l’impugnata sanzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che a fronte di un provvedimento del giudice penale che si limita ad accertare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione è d’obbligo per la P.A. un approfondimento istruttorio e un’autonoma valutazione circa il rilievo che assumono i fatti (eventualmente provati nella loro intrinseca sussistenza) nel formulare il giudizio in materia di affidabilità del soggetto richiedente.
Nel caso di specie, il Consiglio ha annullato il diniego opposto dalla Prefettura all’istanza del privato che chiedeva di diventare Guardia particolare giurata venatoria volontaria, diniego motivato sulle risultanze di un procedimento penale estinto per prescrizione, senza alcuna ulteriore istruttoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, ai sensi dell’art. 106, co. 3 c.p.a., contro le sentenze dei TAR la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. La previsione va interpretata nel senso che contro le sentenze dei TAR è ammesso solo il rimedio della revocazione straordinaria, e non anche quello della revocazione ordinaria. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria sono identici ai termini dell’appello, i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei TAR si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell’appello. L’impedimento “oggettivo” a proporre appello ricorre solo nel caso di revocazione straordinaria e non può logicamente ricorrere in caso di revocazione ordinaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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