27 Marzo 2023
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 19 l.r. Veneto 27/2021, di modifica dell’art. 2, co. 2 l.r. Veneto 41/1988.
Quest’ultima norma, prima della sua modifica, prevedeva che il limite all’estrazione di sabbie e ghiaie negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali di competenza regionale, in assenza di piani estrattivi, fosse di 20.000 mc.
Dopo la modifica, il medesimo limite era di 20.000 mc “per singolo intervento”.
La norma dichiarata incostituzionale disponeva inoltre che «[p]ossono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi».
La Consulta ha dichiarato che la novella legislativa apportava un’irragionevole riduzione del livello di tutela ambientale e paesaggistica che sarebbe discesa dall’ampliamento dei quantitativi di materiali litoidi che avrebbero potuto essere prelevati, in assenza di piani estrattivi, da aree soggette a vincoli ex lege quali quelli relativi all’art. 142, co. 1, lett. a-b-c d.lgs. 42/2004, per di più in una Regione, come il Veneto, ancora priva di pianificazione paesaggistica.
Post di Daniele Iselle
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