Nel caso di specie, il privato impugnava la delibera di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli abusi edilizi accertati e non demoliti.
Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente impugnato la presupposta ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, in quanto la sanzione dell’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale ha presupposti ulteriori rispetto all’ordine di rimozione o demolizione, richiedendosi in particolare l’imputabilità dell’inottemperanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dal Comune determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza. La misura sanzionatoria, nell’ambito delle costruzioni abusive, dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive consegue, in modo automatico, all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto una pregevole ricostruzione della materia.
La legislazione statale antecedente al 1977 – in particolare la legge urbanistica n. 1150/1942, sia nel suo testo originario sia in quello innovato dalla l. 765/1967 – prevedeva che il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori (quest’ultimo a partire dalla disciplina introdotta nel 1967), nonché l’assuntore dei lavori fossero «responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione» (art. 31, co. 3 l. 1150/1942, che diviene comma 12 a seguito delle modifiche apportate dalla legge ponte). A garanzia del rispetto di tale disciplina, il Podestà, prima, e il Sindaco, poi, avevano il compito di vigilare sull’attività edilizia e dovevano ordinare l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultassero necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino (art. 32, co. 2 l. 1150/1942).
Per gli immobili realizzati in Comuni ricadenti in zone sismiche, l’obbligo di una previa autorizzazione edilizia era sancito, in epoca precedente, a livello di fonte primaria dal r.d.l. 640/1935 e dal r.d.l. 2105/1937.
Inoltre, l’obbligo di previa autorizzazione alla costruzione poteva essere disposto dal regolamento edilizio comunale, emanato in esecuzione della potestà regolamentare attribuita ai Comuni nella materia edilizia dai testi unici della legge comunale e provinciale susseguitisi nel tempo, quali il r.d. 5921/1889, il r.d. 269/1908 ed il r.d. 148/1915.
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Il TAR Veneto ha risposto che occorre valutare se il proprietario, estraneo all’abuso commesso da altri e che non abbia la diretta disponibilità dell’immobile (ad esempio, perché locata o concessa ad altro titolo a terzi), nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari di cui è titolare, si sia adoperato con i mezzi previsti dall’ordinamento per impedire la realizzazione degli abusi edilizi o per agevolarne la rimozione.
Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’acquisizione, come effetto sanzionatorio della inottemperanza all’ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.
Perché vi siano misure concretanti le “azioni idonee” ad escludere l’esclusione di responsabilità o la partecipazione all’abuso effettuato da terzi, prescindendo dall’effettivo riacquisto della materiale disponibilità del bene, si ritiene necessario un comportamento attivo, da estrinsecarsi in azioni giudiziarie (es. risoluzione per inadempimento, ricorso ex art. 700 c.p.c.), diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore.
Il proprietario deve provare di aver effettuato un’attività materiale o quantomeno giuridica per evitare l’abuso, che non può estrinsecarsi in mere dichiarazioni o manifestazioni di intenti.
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Il TAR Veneto ha ricordato che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, il Comune deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.
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Il TAR Veneto ha affermato che la previgente disposizione dell’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, secondo cui gli interventi di demolizione e ricostruzione dovevano avvenire nel rispetto della volumetria preesistente, era finalizzata ad escludere dal suo ambito le ricostruzioni che portavano ad incrementi volumetrici (in quanto nuove costruzioni), ma non le ricostruzioni che si differenziavano dal preesistente unicamente per la realizzazione di una minore volumetria, atta a ridurre l’impatto delle costruzioni sul territorio.
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Il TAR Veneto ha affermato che il privato non può condizionare le modalità di esecuzione delle funzioni di vigilanza da parte del Comune sull’attività edilizia del vicino, ma può pretendere che il Comune stesso fornisca riscontro all’istanza che le sollecita e, sulla scorta di questo, sindacarle una volta che emerga in modo inequivoco il carattere vincolante dei riflessi sanzionatori.
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali.
La decisione resa sul ricorso straordinario, sebbene il giudizio fosse stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale, è nulla ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, in quanto emanata in difetto assoluto di attribuzione.
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la liquidazione del compenso al verificatore o al CTU, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del Collegio con decreto, ai sensi rispettivamente dell’art. 66, co. 4 c.p.a. o dell’art. 67, co. 5 c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti, e ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza, deve essere proposta nella forma propria dell’opposizione di cui all’art. 170 d.P.R. 115/2002.
La giurisdizione in ordine a tale opposizione spetta al G.O.
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