Il T.A.R. stabilisce che spetta al Sindaco e non al Dirigente emettere un ordinanza urgente con la quale si ordina ad un condominio di: - eseguire immediatamente tutte le opere provvisionali atte a scongiurare la caduta di ulteriori calcinacci al suolo e proteggere la pubblica incolumità con transennamenti delle aree che possano rappresentare pericolo per la pubblica incolumità; - effettuare le necessarie verifiche, da parte di tecnico abilitato, volte all’accertamento della sicurezza e tenuta di tutti gli elementi di facciata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la S.A. gode di amplissima discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione di una gara d’appalto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. spiega la ratio delle clausole sociali inserite nei bandi d’appalto, chiarendone la portata applicative ed interpretativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che la causa di esclusione dalle pubbliche gare prevista dall’art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016 può trovare applicazione solo ove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’operatore economico presenti debiti erariali e/o previdenziali superiori ad € 5.000; b) tali debiti siano stati accertati in modo definitivo, o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi ed inoppugnabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è irrilevante, ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi invalidante la procedura di gara, la sola compartecipazione societaria dell’Amministrazione aggiudicatrice alla società concorrente e aggiudicataria.
La situazione di partecipazione societaria potrebbe dare luogo ad esclusione soltanto quando si dimostri che abbia prodotto, in concreto, un effetto distorsivo della concorrenza, specificamente a causa della violazione delle regole dell’evidenza pubblica.
Nel caso di specie, la Stazione appaltante A disponeva che le prove di un concorso pubblico si svolgessero nei locali gestiti dalla società sua partecipata B; la restante organizzazione del concorso era affidata previa gara pubblica alla società C, terza estranea. Pertanto, tra A e C non vi era in realtà alcun conflitto d’interessi, nemmeno potenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha offerto utili principi in materia: in particolare, la valutazione compiuta dalla Stazione appaltante è sindacabile dal G.A. solo per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, mentre in vigenza del d.lgs. 163/2006 all’aggiudicazione provvisoria seguiva l’aggiudicazione definitiva, attualmente con il d.lgs. 50/2016 devono susseguirsi la proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione e l’efficacia dell’aggiudicazione, che consegue alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di offerta.
La questione rilevava nel caso di specie per capire se il ricorso fosse tempestivo, a seconda della qualificazione da darsi agli atti impugnati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, recante il Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. (23G00052) (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023).
Il provvedimento riguarda i siti oggetto di bonifica ed entrerà in vigore il giorno 11 maggio 2023.
La Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti: 1) se, e in che limiti, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001, abbia effetti traslativi automatici che si verificano alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato al privato per la demolizione;
2) se l’art. 31, co. 4-bis d.P.R. cit. sanzioni l’illecito costituito dall’abuso edilizio o, invece, un illecito autonomo di natura omissiva, id est, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione;
3) se l’inottemperanza all’ordine di demolizione configuri un illecito permanente ovvero un illecito istantaneo ad effetti eventualmente permanenti;
4) se la sanzione di cui all’art. 31, co. 4-bis d.P.R. cit. possa essere irrogata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014, quando il termine di novanta giorni, di cui all’art. 31, co. 3 d.P.R. cit., risulti a tale data già scaduto e detti soggetti più non possano demolire un bene non più loro, sempre sul presupposto che a tale data la perdita della proprietà in favore del Comune costituisca un effetto del tutto automatico.
Post di Daniele Iselle
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