Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. decreto Salva casa
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 124 del 29.05.2024) il d.l. 29 maggio 2024, n. 69, entrato in vigore il 30.05.2024, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, noto alle cronache come il cd. decreto Salva casa.
Il decreto è disponibile al link:
Si allega un prospetto delle modifiche apportate al d.P.R. 380/2001 dal decreto.
Buona sera, in effetti il testo del decreto pone una serie di dubbi interpretativi che ben avete evidenziato. A tutto quanto sopra esposto, aggiungerei anche la necessità di esaminare la questione se l’opera in assenza di titolo edilziio sia stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico e se, tale ipotesi, consenta di superare la classificazione della difformità come essenziale. Bene, cercheremo di chiarire tutti i nostri dubbi al seminario. Grazie e buona serata
l’art. 70, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017 -Regione emilia-romagna –
-ribadisce la possibilità di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, ora per allora, per gli abusi paesaggistici realizzati su immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, apposto PRIMA della realizzazione delle opere abusive.
– Spero non ci siano ora tanti ante 24 maggio 2024 come avviene per gli ante 67′, e anche tante opere realizzate dichiarate in difformità dal Pdc, anche se fatte dopo. Il risultato sarebbe di costruire un sistema burocraticamente “falso”, in questo modo nessuno ne esce bene, soprattutto male gli uffici tecnici
non sarà facile trovare – nelle “vecchie” pratiche – adeguato riscontro al concetto citato (…espressamente …)
art. 36-
Il presente articolo conferma sostanzialmente l’attuale articolo 36 del DPR n.380/2001, rimodulando in
dettaglio la procedura
Per il perfezionamento della disciplina del presente articolo occorrerebbe tuttavia valutare:
-se la conformità al momento della presentazione dell’istanza debba essere riferita solo alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente o anche a quella contenuta in uno strumento urbanistico eventualmente adottato
art. 36-bis
Nota – Il presente articolo modula in dettaglio la nuova procedura semplificata per le parziali difformità –
Con il presente articolo non viene proposta l’introduzione nella normativa statale, la c.d. ‘sanatoria giurisprudenziale’, ma rimane una c.d. doppia conformità limitata-
Per il perfezionamento della disciplina del presente articolo occorrerebbe tuttavia valutare:
se la conformità al momento della presentazione dell’istanza debba essere riferita solo alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente o anche a quella contenuta in uno strumento urbanistico eventualmente adottato; sarebbe opportuno specificare comunque un tempo massimo per le opere di conformazione.
Parziale difformità in ambiti paesaggistici:
il DL non ha modificato l’art. 32 in merito alla dterminazione delle variazioni essenziali e ritengo che quannto disposto all’art. 36-bis non possa spostare implictamente il confine delle variazioni essenziali.
In ambito sottiposto a vincolo paesagggistico possono essere classificati come “parziali difformità” solo le opere di cui al comma 2, dell’art. 32 “Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative”.
Al comma 3, dell’art. 32 viene infatti indicato che gli li interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
In assenza di modifiche in fase di conversione in Legge del DL l'”Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità” rimarrebbe una fattispecie residuale per gli immobili che ricadono in ambito vincolato.
Se si fa il paragone con quello che dice la bozza del testo che andrebbe a sostituire il dPR 380/2001
al c. 6 , dell’Art. 42 -Tolleranze di costruzione e tutela dell’affidamento, dice:
6. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
a) le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
b) le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, che l’amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell’ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d’ufficio.
Appare in parte ciò che dice ora l’art. 9-bis del Dl Salva casa, la copia della let. b), ma la lettera a) che fine fa??? anche essa è dentro la nuova formulazione del citato art. 9-bis??? da notare anche che non si parla più di parziale difformità-
se si legge la relazione accompagnatoria al DL , sul punto dello stato legittimo- art. -9bis
dice:….. Con particolare riferimento al punto (ii), si intende valorizzare l’affidamento del privato nei casi in cui gli uffici tecnici comunali abbiano nel passato “espressamente accertato” parziali difformità rispetto al titolo edilizio, ma non le abbiano considerate rilevanti (procedendo alla contestazione dell’abuso). Pertanto, è ragionevole disporre che l’amministrazione, in sede di accertamento dello stato legittimo, non possa contestare una difformità che nel procedimento relativo all’ultimo intervento edilizio abbia espressamente considerato tollerabile emanando un provvedimento favorevole al privato.
art. 9-bis- scusate –
Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.
il condono ce veramente:..
c.1-bis….o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa.
Art. 6 – comma b-bis (VEPA)
… dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge “o di porticati” rientranti all’interno dell’edificio …
… poi qualcuno che ha “pensato” alla norma ci dirà come fanno i porticati ad essere rientranti …???
infatti, la definizione uniforme dice:
Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
Non so se sia una svista, all’art. 9-bis hanno inserito:
Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.
– ma il c. 4 dell’art. 37 è stato abrogato-
Adesso il comma 4 dell’art. 37 è abrogato ma fino al 29/05/2024 c’era ed è stato applicato
Scusi, in effetti ha ragione LEI. Hanno voluto dire in questo modo che la scia a sanatoria ex art. 37 c. 4 (altrimenti c era un buco), che è legittima e penso pure che si sia risolto il dilemma di dire che si è formato il silenzio assenso, visto che alla determinazione dello stato legittimo concorre il pagamento della sanzione. Direi ottimo passaggio avere richiamato anche il 37 c. 4.
La nuova sanatoria edilizia sposta implicitamente il confine delle variazioni essenziali per parziali difformità al PdC su immobili vincolo paesaggistico
Occorre approfondire un dettaglio sugli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, in funzione delle modifiche normative previste dal DL Salva Casa in materia di sanatoria edilizia per abusi minori.
Sugli immobili sottoposti a vincoli imposta norme nazionali il quadro si potrebbe complicare, perchè l’ultimo comma dell’articolo 32 DPR 380/01 dispone una clausola residuale che classifica come variazioni essenziali gli illeciti edilizi compiuti su tali immobili diversi da quelli di totale difformità.
In particolar modo parliamo di quelli effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali.
In prima battuta verrebbe da pensare ad una possibile forma di contrasto tra la classificazione di parziale difformità al permesso, relativa ai predetti immobili vincolati/tutelati, e l’elevazione a variazione essenziale.
Diciamo però che l’intero articolo 36-bis inserito nel DPR 380/01 non ha ignorato del tutto questo spartiacque con le variazioni essenziali, ed è rilevabile leggendo i commi 4-5-6, in cui è affrontata la casistica degli immobili sottoposti al vincolo paesaggistico e l’Accertamento di compatibilità.
Per immobili sottoposti a vincolo paesaggistico (e solo loro) sembrerebbe essere riservata una speciale previsione derogatoria alla disciplina di:
• Accertamento compatibilità paesaggistica ex articolo 167 c.4 del D.Lgs. 42/2004;
• Variazioni essenziali x art. 32 DPR 380/01;
Se da una parte la novella porterebbe ad una riduzione implicita del perimetro di variazioni essenziali per immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, purtroppo non verrebbero “salvate” dalle variazioni essenziali tutte le casistiche diverse, cioè immobili sottoposti ai restanti vincoli diversi da quello paesaggistico.
E qui salterebbero di nuovo i benefici apportati dalla novella del Decreto Salva Casa, anche per parziali difformità dal permesso.
grazie per il testo coordinato oggetto di modiche-
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