Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso del privato avverso una nota comunale a contenuto meramente confermativo di precedenti comunicazioni, queste ultime solo in parte impugnate dal privato stesso.
L’atto meramente confermativo non ha contenuto lesivo e quindi non è suscettibile di autonoma impugnazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, di regola, per realizzare una recinzione costituita da uno zoccolo in cemento armato nella parte inferiore e da una rete metallica nella parte superiore (cd. recinzione classica) occorre una S.C.I.A. In realtà, a giudizio di chi scrive, il titolo cd. generale dovrebbe essere una C.I.L.A., dato che essa, ora, configura la cd. categoria residuale che, in passato, era costituita proprio dalla S.C.I.A. Nella medesima sentenza il Collegio ricorda che, in presenza di abusi edilizi, il tempo non comporta alcun effetto sanante per la posizione del privato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, co. 2 d.l. 137/2020, come convertito nella l. 176/2020, che aveva modificato il codice della giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) per stabilire che le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidessero in unico grado sui giudizi in materia di ricognizione delle PP.AA. operata dall’ISTAT, ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica.
Per l’effetto, la giurisdizione amministrativa avrebbe conosciuto delle controversie in materia di inserimento di un Ente negli elenchi ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni.
La ricomposizione dell’unitarietà e dell’efficienza del sistema giurisdizionale non può che essere raggiunta riportando in capo alla giurisdizione contabile anche il sindacato sulla correttezza della ricognizione operata dall’ISTAT, con il correlativo potere di annullare l’inserimento nell’elenco delle PP.AA. di un soggetto privo dei caratteri richiesti per questa qualificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del provvedimento di recupero del compenso percepito dal dipendente pubblico - indebitamente, in quanto abbia svolto, senza autorizzazione della P.A., un’attività extraprofessionale – venendo in rilievo un’attività in contrasto con i doveri di esclusività, ex art. 98 Cost., e di buon andamento ed imparzialità, ex art. 97 Cost., nonché in violazione dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 60 d.P.R. 3/1957, anche quando non ricorrono i requisiti propri dell’attività di impresa in senso tecnico-giuridico, ma sia stato solo accertata la violazione del dovere di fedeltà.
Dalla lettura combinata dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 con l’art. 60 d.P.R. 3/1957, si possono distinguere tre ipotesi: a) attività assolutamente incompatibili, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione; b) attività consentite per le quali non è necessaria l’autorizzazione; iii) attività consentite previa autorizzazione. Tranne i casi espressamente indicati all’art. 53, co. 6 d.lgs. 165/2001 e i divieti dell’art. 60 d.P.R. 3/1957 o gli altri espressamente previsti, la regola generale è quella secondo cui vige un principio generale di esclusività, che può essere derogato con l’autorizzazione della P.A. di appartenenza.
Non può essere disposta la restituzione di importi percepiti a titolo di rimborso delle spese documentate. Le somme percepite per incarichi esterni devono essere recuperate al netto delle imposte versate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente che intende impugnare il bando di gara per mancato inserimento, nel bando stesso, dei criteri minimi ambientali (CAM), ha l’onere di dimostrare di aver subito un pregiudizio a causa di tale mancato inserimento, allegando elementi da cui si evinca che sarebbe risultato aggiudicatario del servizio, o che avrebbe presentato una diversa offerta per la gara, o che la contro-interessata avrebbe ottenuto punteggi inferiori se la P.A. avesse inserito nella legge di gara lo specifico contenuto dei decreti CAM di riferimento.
L’omesso richiamo esplicito ai CAM nel bando di gara non comporta necessariamente l’illegittimità della legge di gara stessa, a meno che non emerga un’inadempienza sostanziale in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa. Infatti, la documentazione di gara, letta nel suo complesso, può essere idonea a garantire che l’affidamento rispetti i principi di sostenibilità, anche in assenza di un esplicito richiamo ai CAM.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., la concessione del termine per il deposito di memorie è necessaria ove il rilievo officioso di una questione nuova venga delibato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia. È, invece, un’eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio sia rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la quaestio iuris venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sembra riconoscere l’applicabilità della cd. tolleranza costruttiva del 2% in area paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 167, c. 5 del d. lgs. n. 42/2004 prevede che, in caso di accertamento (positivo) della compatibilità paesaggistica, “il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”.
Per quanto concerne il metodo di calcolo del profitto, la giurisprudenza ha enucleato alcuni criteri interpretativi.
Nello specifico, il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa afferma che “il profitto equivalesse alla differenza fra incremento di valore dell’immobile e spese sostenute per realizzarlo”, utilizzando come parametro il D.M. 26.09.1997.
Sulla medesima linea interpretativa si è espresso di recente anche il T.A.R. Milano.
Il Collegio afferma che, in via ordinaria, il profitto deve essere calcolato nella misura del 3% del valore d’estimo dell’unità immobiliare (cfr. art. 3 del D.M. 26.09.1997) e che, solo in via residuale e con congrua motivazione ed istruttoria, si può applicare la differenza tra il valore dell'opera realizzata e i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia (cfr. art. 2 del D.M. 26.09.1997).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui si deduce l’omesso o illegittimo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in relazione al permesso di costruire per la realizzazione di un’opera (nella specie, una struttura cinofila su aree comunali), qualora tale titolo edilizio costituisca atto meramente esecutivo di una precedente deliberazione inoppugnata, con la quale il Comune ha approvato il progetto dell’opera e manifestato il proprio assenso alla sua realizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili princìpi in merito.
In particolare, la Soprintendenza non è tenuta a suggerire modifiche progettuali al ricorrente, in quanto il suo compito è valutare la compatibilità del progetto specifico presentato dal privato, ma non ha l’obbligo di proporre soluzioni alternative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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