Con l’accordo ex art. 24, co. 3 d.l. 90/2014, come convertito dalla l. 114/2014, sull’Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata, del 18 marzo 2026, rep. atti n. 22/CU (pubblicato in G.U., Serie generale n. 77 del 02.04.2026), la Conferenza unificata Stato, Regioni ed Enti locali ha approvato, ai sensi dell’art. 2, co. 1 d.lgs. 126/2016, i moduli aggiornati di SCIA per strutture ricettive all’aria aperta, strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive extra-alberghiere.
Il T.A.R. Veneto ricorda che il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, deve essere coerente con il provvedimento finale adottato dall’ente che, in quanto tale, non può indicare nel diniego motivazioni non contenute nella precedente comunicazione dei motivi costatativi. Nel caso di specie, il preavviso di rigetto lamentava la violazione della distanza dai confini, mentre nel provvedimento finale era stata sollevata, per la prima volta, il mancato rispetto della distanza tra fabbricati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il Comune disponeva la concessione dell’immobile e dell’area di alcuni impianti sportivi inglobati in una lottizzazione, con contestuale approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi di riqualificazione.
Un privato lottizzante lamentava la mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA).
Il TAR Veneto ha affermato che la mancata allegazione della VPIA non riveste una portata viziante, in quanto non si tratta di un documento inderogabilmente previsto ai fini della assentibilità dell’intervento edilizio, rilevando piuttosto nella successiva fase di avvio dell’esercizio d’attività, allorquando l’esigenza di tutela diviene attuale. In definitiva, è un requisito condizionante l’avvio dell’attività, non dell’intervento edilizio destinato ad ospitarla.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’utilizzo di SCIA o di una CILA per interventi che, per natura e caratteristiche, richiederebbero il permesso di costruire (come le nuove costruzioni non precarie) configura un’attività sine titulo. In tali casi, l’attività di vigilanza e repressione dell’Ente locale ex artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 non è soggetta al termine previsto dall’art. 19, co. 6-bis l. 241/1990 per l’esercizio del potere inibitorio, né a quello di cui all’art. 21-nonies l. cit. per l’esercizio del potere di inibitoria in autotutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è qualificabile come manufatto precario soltanto quell’opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l’esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni che presentano caratteristiche costruttive (nella specie, basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate) e una destinazione funzionale volte a soddisfare esigenze non temporanee.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato non esclude né il potere/dovere della P.A. di individuare il responsabile dell’inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso. La giurisprudenza che configura l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario non responsabile come gestione di affare altrui precisa che ai sensi dell’art. 2028 c.c., l’attività utilmente iniziata deve essere portata a compimento, o comunque proseguita, finché la P.A. non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. In base all’art. 244, co. 4 del codice dell’ambiente, la P.A. è tenuta ad intervenire solamente qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato.
La responsabilità per il danno ambientale, quale species di responsabilità aquiliana, ha natura solidale, con la conseguenza che l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, anche in forma specifica, può essere richiesto a ciascun responsabile, ferma restando la possibilità in capo al corresponsabile che abbia integralmente sostenuto le spese di rivalersi sugli altri corresponsabili in proporzione ai rispettivi contributi oggettivi e soggettivi di partecipazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’adunanza del Consiglio del 18 marzo 2026, ha approvato la delibera n. 94 del 18.03.2026 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 76 del 01.04.2026), recante l’approvazione delle modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori ex art. 9, co. 2 d.l. 66/2014, come convertito dalla l. 89/2014.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’adunanza del Consiglio dell’11 marzo 2026, ha approvato la delibera n. 92 dell’11.03.2026 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 76 del 01.04.2026), recante l’approvazione di dieci schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 33/2013, relativi all’assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 20 d.lgs. 39/2013 (in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e gli enti privati in controllo pubblico).
Il TAR Veneto ha affermato che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha riconosciuto l’interesse a ricorrere di un privato, avverso il titolo edilizio del vicino, proprietario del palazzo immediatamente adiacente, autorizzato a realizzare una sopraelevazione di 4,65 m ai fini dell’inserimento di un vano tecnico e della soprastante, a distanza dal ricorrente di 3,5 m, passando da una quota di 19,14 m a 23,79 m: ciò indubbiamente può recare pregiudizio in termini di soleggiamento e maggior esposizione alle emissioni che potrebbero derivare dalla collocazione di macchinari a servizio dell’immobile adiacente, oltre che per l’utilizzo della terrazza con possibilità di affaccio verso la proprietà del ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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