Il T.A.R. spiega quali presupposti giuridico-fattuali devono sussistere per poter esperire dinanzi alla Giurisdizione Amministrazione un’azione per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex art. 606 c.p.c. o con finalità conciliativa ex art. 696-bis c.p.c.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Di recente il TAR Veneto ha ribadito che, nel caso di mancanze riguardanti i requisiti ai sensi dell’art. 83 del Codice Appalti non presenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, poiché altrimenti verrebbe violato il principio di par condicio tra i partecipanti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’amministrazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Secondo la giurisprudenza sì, laddove non sono idonei a soddisfare esigenze meramente temporanee proprie delle cd. opere precarie.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Secondo il ricorrente, simili prescrizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 33 e 41-sexies l. 1150/1942, nonché con gli artt. 3 e 41 Cost.
Il TAR Veneto, invece, ha affermato che la previsione di una metratura minima degli alloggi può ben essere disposta dai Comuni ai sensi dell’art. 4 T.U. edilizia (rubricato Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali), che al comma 1 afferma: “Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che in presenza di un atto cd. plurimotivato, vi è l’onere di censurare ogni profilo del provvedimento, pena la carenza d’interesse al ricorso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Milano chiarisce i contorni giuridici dell’esclusione dovuta a gravi illeciti professionali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Per prevenire intrusioni disturbanti è stata attivata la waiting room (sala d'attesa) e i partecipanti verranno ammessi singolarmente: a tale scopo è necessario che nel profilo compaia il reale nome e cognome e non un numero o un nome di fantasia e che il video inizialmente sia accesso (potrete spegnerlo dopo l'accesso).
Avviso: per evitare intrusioni disturbanti, chi accede resterà qualche istante in attesa e ammesso da noi persona per persona: per agevolare l'operazione chiediamo a chi entra di indicare nel profilo il proprio nome e cognome, in modo di essere riconoscibile, e di tenere il video attivo, in modo che possiamo vedere i volti (dopo chi vorrà potrà disattivarlo).
Per accedere è sufficiente cliccare sul link di seguito riportato (occorre avere installato Zoom però):
Nel caso di specie, il ricorrente riteneva che il decreto di occupazione d’urgenza riferito al proprio fondo non sarebbe stato assistito da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Il TAR Veneto ha rigettato il ricorso: infatti, si vedano le norme a specchio di cui all’art. 12, co. 1, lett. b T.U. espropri e all’art. 34, co. 6 TUEL, le quali attribuiscono agli accordi di programma la valenza di dichiarazione di pubblica utilità.
Proseguendo, il TAR ha spiegato che l’accordo di programma può comportare variazioni agli strumenti urbanistici (cfr. art. 34, co. 4-5 TUEL e art. 7, co. 2 l.r. Veneto 11/2004).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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