2 Marzo 2015
L’articolo 4 del decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, fissa i termini entro i quali devono essere effettuati i pagamenti a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali.
L’articolo 4, comma 2, dopo avere indicato in 30 giorni il termine massimo entro il quale effettuare il pagamento, individua il momento del decorso, riconosce alle pubbliche amministrazioni debitrici la possibilità di dilatare, purché in modo espresso, il termine per il pagamento fino a 60 giorni “quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”.
Il mancato rispetto del termine di pagamento implica l’obbligo di corrispondere gli interessi moratori, senza la necessità di alcuna messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine.
Sulla questione è intervenuta la Corte dei Conti.
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