Natura giuridica di RFI s.p.a., ai fini della normativa sui beni culturali
Il Consiglio di Stato ha affermato che Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a. deve essere qualificata come impresa pubblica operante secondo logiche di mercato, con assunzione del rischio di impresa e perseguimento di obiettivi di efficienza economica, e non come organismo di diritto pubblico, con conseguente esclusione dalla categoria dei soggetti di cui all’art. 10 d.lgs. 42/2004.
L’attribuzione o l’esercizio di poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche non comporta, di per sé, la qualificazione del soggetto esercente come P.A., né ne determina l’assimilazione ai soggetti pubblici rilevanti ai sensi dell’art. 10 cit.
La presunzione legale di interesse culturale di cui all’art. 10, co. 1 d.lgs. 42/2004 opera esclusivamente in relazione a beni appartenenti originariamente ai soggetti espressamente indicati dalla norma e non si estende ai beni già appartenenti a privati per il solo fatto del successivo trasferimento nella sfera pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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