Incostituzionale l’inalienabilità dei fondi privati gravati da usi civici
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 3 l. 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dal precedente comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.
La Corte ha precisato che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo, nonché il valore paesistico-ambientale correlato alla conservazione degli usi civici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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