Territorio, fauna selvatica e caccia
Il TAR Palermo ha chiarito che, ai sensi dell’art. 10 l. 157/1992:
- in ogni Regione deve essere destinata a protezione della fauna selvatica una quota minima di superficie agro-silvo-pastorale compresa tra il 20 e il 30% (perciò la percentuale è modificabile solo in aumento);
- una quota massima del 15% può essere destinata a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (perciò la percentuale è modificabile solo in diminuzione);
- sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, ripartendolo in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di dimensioni sub-provinciali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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