Non spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di revoca di un contributo
Il TAR Abruzzo ribadisce che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in materia di revoca di un contributo. Post di Dario Meneguzzo
Il TAR Abruzzo ribadisce che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in materia di revoca di un contributo. Post di Dario Meneguzzo
Una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia esamina gli oneri impugnatori del soggetto che viene escluso da un concorso pubblico (nel caso specifico un Comune che chiedeva finanziamenti pubblici): non è sufficiente che impugni l’esclusione, ma deve poi impugnare anche l’atto finale del concorso.
Il T.A.R. ricorda, con un’articolata ed approfondita sentenza, la normativa che regolamenta la rateizzazione degli aiuti in agricoltura.
Nel caso in cui un soggetto debba restituire un contributo pubblico, la giurisdizione in materia spetta al G.O. o al giudice amministrativo a seconda del motivo che fa sorgere l’obbligo restitutorio.
Il T.A.R. ricorda il criterio di riparto (giurisdizione ordinaria e quella amministrativa) in materia di controversie relative ai finanziamenti/sovvenzioni/contributi pubblici.
Il T.A.R. Milano si occupa delle controversie relative alla borse di studio statuendo al competenza del Giudice ordinario a scapito di quello amministrativo perché in capo all’Università non residua alcun margine di discrezionalità relativo all’applicazione della legge.
Il TAR Friuli Venezia Giulia ritiene che le controversie relative alla decadenza di un contributo per avere disatteso il termine di rendicontazione non spettino al giudice amministrativo, ma a quello ordinario, trattandosi di un atto paritetico e non di un provvedimento amministrativo: la decadenza non si configura come autotutela pubblicistica, ma come autotutela privatistica della P.A.
Il T.A.R. Trentino, Trento chiarisce che, di regola, l’annullamento in autotutela non può essere giustificato solamente dalla illegittimità dell’atto. Questo principio, però, è derogato qualora si tratti di elargizioni indebite di denaro pubblico, essendo atti dovuti e privi di ogni discrezionalità amministrativa.
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1153 conferma il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. in materia di finanziamenti pubblici: “Orbene, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza amministrativa il Collegio, sul punto, osserva che, mentre l’assegnazione di finanziamenti da parte della P.A. in favore dei privati – o anche […]
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 05 marzo 2014 n. 288 chiarisce che la autorità che possono disporre il fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923 sono soltanto quelle statali: “7. Quanto al fermo amministrativo adottato sempre dall’Avepa, esso, oltre ad essere illegittimo poiché fondato esclusivamente sul medesimo presupposto dell’interposizione fittizia […]
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