Controversie sui contributi pubblici: giurisdizione del G.A. o del G.O.?

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1153 conferma il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. in materia di finanziamenti pubblici: “Orbene, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza amministrativa il Collegio, sul punto, osserva che, mentre l'assegnazione di finanziamenti da parte della P.A. in favore dei privati – o anche enti pubblici - costituisce esercizio di un potere discrezionale con la conseguenza che il destinatario ha, rispetto a tale atto, un interesse legittimo sul quale la cognizione compete al giudice amministrativo, la fase successiva di concreta erogazione della somma assegnata costituisce un mero adempimento dell'obbligo assunto dalla P.A., cui corrisponde un credito del beneficiario a ricevere quanto assegnato condizionato all'osservazione degli oneri imposti dalla legge o dall'atto di sovvenzione.

Pertanto, in questo caso, ogni conseguente controversia è devoluta al giudice ordinario, cui spetta la cognizione di ogni eventuale modifica o riduzione delle somme assegnate per effetto di eventuali inadempimenti degli oneri assunti dal beneficiario del finanziamento (C.d.S., Ad. Plen., 29.01.2014, n. 6; C.d.S., sez. V, 27.12.2013, n.6277).

Più precisamente deve osservarsi che la giurisprudenza (cfr. C.d.S., sez. V, n. 7994/2010 e n. 5962/2010) ha utilizzato il criterio di riparto della giurisdizione fondato sull'individuazione del momento procedurale interessato dall'impugnativa e sulla causa dell'iniziativa revocatoria, stabilendo che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo i provvedimenti di revoca o decadenza del contributo, anche susseguenti l'erogazione, se costituiscono manifestazioni di autotutela amministrativa, mentre le modalità di utilizzazione del contributo ed il rispetto degli obblighi assunti attengono a posizioni di diritto soggettivo; in tal caso il potere dell'Amministrazione si configura come potere di controllare l'esatto adempimento degli obblighi del concessionario, la cui inosservanza si connota come inadempimento, a cui consegue la revoca del beneficio.

Nel caso di specie la questione attiene, come emerge dalla ricostruzione fattuale proposta, sia dalla ricorrente, che dalla resistente, alla asserita violazione delle disposizione contrattuali e normative del contributo.

Pertanto, la definizione della fase di individuazione del beneficiario con l’assegnazione delle somme previste chiude, nei termini sopra precisati, il momento discrezione della p.a. ed apre una successiva fase in cui le parti, o meglio il beneficiario è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, il cui asserito pregiudizio è scrutinabile dal giudice ordinario anche in ossequio all’insegnamento della Corte Costituzionale ( Sentenza n. 204/2004)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1153 del 2014

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