Le controversie relative alla decadenza di un contributo per avere disatteso il termine di rendicontazione non spettano al giudice amministrativo
Il TAR Friuli Venezia Giulia ritiene che le controversie relative alla decadenza di un contributo per avere disatteso il termine di rendicontazione non spettino al giudice amministrativo, ma a quello ordinario, trattandosi di un atto paritetico e non di un provvedimento amministrativo: la decadenza non si configura come autotutela pubblicistica, ma come autotutela privatistica della P.A.
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