Le controversie relative alla decadenza di un contributo per avere disatteso il termine di rendicontazione non spettano al giudice amministrativo

01 Dic 2014
1 Dicembre 2014

Il TAR Friuli Venezia Giulia ritiene che le controversie relative alla decadenza di un contributo per avere disatteso il termine di rendicontazione non spettino al giudice amministrativo, ma a quello ordinario, trattandosi di un atto paritetico e non di un provvedimento amministrativo: la decadenza non si configura come autotutela pubblicistica, ma come autotutela privatistica della P.A.

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