Istanze risarcitorie
Il TAR Veneto precisa che, in presenza di una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, l’assenza della presentazione di una domanda risarcitoria, ovvero della sua prospettazione ex art. 34, co. 3 c.p.a., comporta direttamente l’improcedibilità del giudizio, senza necessità di doversi esprimere nel merito. Post di Alessandra Piola – avvocato

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