Occupazione sine titulo del fondo del privato e responsabilità solidale con la P.A. di altre figure del procedimento espropriativo

26 Giu 2025
26 Giugno 2025

Il TAR Palermo ha affermato che, in caso di occupazione sine titulo di un immobile in assenza di un provvedimento di esproprio, i soggetti beneficiari della procedura ablativa non possono essere destinatari della condanna alla restituzione del bene se l’apprensione è stata disposta esclusivamente dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi propri della funzione espropriativa e sia mancata l’assunzione, da parte dei beneficiari, di un ruolo attivo o la ricezione di una delega nella occupazione materiale.

Si deve infatti distinguere la figura del beneficiario dell’espropriazione (art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. 327/2001), cioè il soggetto pubblico o privato in favore del quale è adottato il decreto di esproprio; quella del promotore (successiva lett. d) che richiede l’avvio della procedura; e quella del delegato all’esproprio (di elaborazione giurisprudenziale), identificato in quel soggetto pubblico o privato formalmente investito, mediante atto amministrativo o convenzione, del compito di curare in tutto o in parte lo svolgimento delle fasi procedimentali tipiche della procedura ablativa, tra cui la predisposizione del piano particellare, la redazione e la notifica dei provvedimenti, la formulazione di proposte di indennizzo e la redazione dei verbali di immissione in possesso.

La responsabilità solidale tra P.A. espropriante e altri soggetti per il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima di un bene, quale conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo, si configura soltanto laddove tali soggetti siano qualificabili come delegati all’esproprio, sussistano elementi idonei a evidenziare un loro concorso di colpa ed emerga inoltre un contributo causale alla produzione dell’illecito. Nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità risarcitoria dei soggetti beneficiari della procedura ablatoria, in un caso di occupazione sine titulo, in quanto essi non avevano curato alcuna fase del procedimento ablatorio, i cui atti erano stati adottati direttamente dalla P.A. quale unica Autorità espropriante, senza alcun apporto attivo o formale dei privati.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC