Danni da evento alluvionale
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’Ente pubblico non risponde dei danni provocati da un evento alluvionale qualora dimostri che il danno è dipeso da un fenomeno meteorico straordinario e imprevedibile, idoneo a integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo. Ciò vale anche quando le opere idrauliche siano state progettate in epoca risalente (nella specie, nel 1967) rispetto all’evento (del 2012) ma risultino, in astratto, tecnicamente adeguate a reggere portate idriche importanti, se si accerti che l’alluvione è stata causata da volumi di piena eccezionali (nella specie, con un tempo di ritorno stimato in 500 anni) di tale entità da rendere irrilevante, ai fini eziologici, anche un’ipotetica manutenzione non ottimale dell’alveo quando non determinante nella prevenzione dell’esondazione (nella specie, la presenza di materiale inerte e di vegetazione in alveo prima dell’alluvione non era dimostrata e, comunque, la probabilità logica della sua rilevanza causale nella determinazione dell’evento dannoso è stata stimata nella percentuale minima del 5-10%).
Post di Alberto Antico – avvocato
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