L’efficientamento energetico mediante “cappotto” pregiudica il vincolo boschivo?

29 Mar 2024
29 Marzo 2024

Il TAR Veneto ha annullato un diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un “cappotto” in un immobile soggetto al vincolo boschivo, che avrebbe comportato l’inspessimento delle pareti di 141 mm.

Sia che si voglia inquadrare l’intervento in termini di lievissima entità senza “elementi emergenti dalla sagoma” (sub lett. A.2 d.P.R. 31/2017), sia che si preferisca quella di apporto tecnico di maggior rilievo (sub lett. B.5 d.P.R. cit.), il mero ispessimento parziale delle murature perimetrali, con finitura in legno, rientra nell’ambito della realizzazione di un’opera limitatissima finalizzata al solo contenimento dei consumi energetici dell’edificio, che come tale deve essere correttamente valutata nell’ambito della ricaduta paesaggistica, che non può essere stravolta con l’applicazione di giudizi assolutamente impeditivi.

Si segnala che il TAR ha deciso questa controversia nel giro di 36 giorni (con il cd. rito veneziano, appunto), onde consentire la fruizione dei bonus fiscali.

Post di Alberto Antico – avvocato

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