A cosa serviva la riduzione del vincolo cimiteriale disposta prima del 2002?

26 Gen 2022
26 Gennaio 2022

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3144 del 2021: "20.3.1. Anzi, a tale riguardo va rilevato come “La deroga alla fascia di rispetto dei duecento metri riguardava quindi in passato [ossia, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con la L. 1 agosto del 2002 n. 166, art. 28, comma 1,] solo l'ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l’attività edificatoria privata (cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 377 del 1995, 23 agosto 2000 n. 4574)” (cfr. Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 2009, n. 8626).

Preso alla lettera, questo passaggio della sentenza farebbe pensare che la riduzione del vincolo cimiteriale approvata prima della legge 1 agosto del 2002 n. 166, art. 28, comma 1, potesse servire solo per ampliare il cimitero esistente verso il centro abitato, ma non per costruire edifici privati nella zona della fascia di rispetto ridotta.

Ma è davvero così? In realtà la questione appare molto più complicata.

In primo luogo è utile riproporre il contenuto di un post già pubblicato su Italiaius in data 3 luglio 2019:

  1. il testo originale dell'articolo 338 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, al comma 4 prevedeva quanto segue: "Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il podesta', per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, puo' autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri".
  2. Il testo originario aveva 6 commi e consentiva, quindi, solo di ampliare gli edifici preesistenti al 1934 all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali.
  3. L'articolo unico della L. 4 dicembre 1956, n. 1482, ha aggiunto un comma all'articolo 338, diventato il nuovo comma 2, il quale si occupa dei cimiteri militari di guerra; l'articolo 338 a quel punto aveva 6 commi (perchè gli originali 5 e 6 sono stati riuniti nel comma 6).
  4. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1957, n. 983 ha modificato il comma 5 dell'articolo 338, stabilendo quanto segue: "Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ad almeno a 50 metri per gli altri Comuni".  Dopo tale legge  l'articolo 338 ebbe 7 commi (a seguito della separazione del precedente comma 6).
  5. Il testo del 1957 è quello che la maggior parte dei comuni ha applicato per ridurre il vincolo cimiteriale anche a vantaggio della edificazione privata, in quanto quella legge lo consentiva.
  6. L'articolo 28, comma 1, lett. d) della legge 1 agosto 2002, n. 166, ha sostituito vari commi dell'articolo 338, tra cui il 4 e il  5, stabilendo che: "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
    a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
    b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.                                                                                                                                           Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

In secondo luogo, va ricordato che per un certo periodo sono stati in vigore i commi 3 e 4 dell'articolo 57 del DPR 285/1990 (commi poi abrogati dall'art. 28, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166), i quali stabilivano che:

" 1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione".

Quindi stiamo preparando una nota, che prossimamente pubblicheremo su Italiaius per cercare di chiarirci le idee: la nota verrà pubblicata in data 1 febbraio 2022.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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